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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17274/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per rapina aggravata in concorso: censuravano la valutazione della responsabilità (sostenevano l'insufficiente attendibilità della persona offesa, l'assenza di riconoscimento in fotografia, il mancato rinvenimento del coltello e del denaro, e la presenza di versioni narrative alternative), criticavano il trattamento sanzionatorio (non avere considerato la modesta entità del danno di 80 euro e non aver applicato l'attenuante di cui all'art. 62, I, n. 4 c.p.), la mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, la mancata concessione dell'attenuante ex art. 114 c.p. per il ruolo minimo di alcuni imputati, il mancato riconoscimento della non conoscenza dell'età del minorenne complice e la mancata applicazione di pene sostitutive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché proposti con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati. Ha ritenuto congrua la valutazione di merito della Corte territoriale: la testimonianza della persona offesa (integrata da deposizioni di testimoni) è stata ritenuta attendibile anche in assenza di pieno riconoscimento fotografico, la mancata trovabilità del coltello e del denaro è stata spiegata plausibilmente con lo smaltimento durante la breve fuga, la pena inflitta (pressoché al minimo edittale) è stata considerata adeguata e motivata, le attenuanti richieste non sono state ritenute prevalenti rispetto alle aggravanti per le modalità del fatto (concertazione, accerchiamento), la circostanza attenuante ex art. 114 c.p. è stata esclusa per il contributo sinergico dei coimputati, è stata ritenuta provata la conoscenza dell'età del minorenne per il rapporto di amicizia e il concerto, e la negazione delle pene sostitutive è stata giustificata con un giudizio prognostico negativo. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che le dichiarazioni della persona offesa, previa adeguata motivazione sulla credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, possono da sole fondare la condanna; le regole di cui all'art. 192, comma terzo, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa nella misura richiamata dalla giurisprudenza

  • art. 62, I, n. 4, cod. pen.

    Riferita come attenuante per la modesta entità del danno (80 euro). La Corte osserva che tale attenuante non era stata dedotta in appello e che comunque la valutazione rientra nella sfera discrezionale del giudice di merito

  • art. 125, comma 3, cod. pen.

    Richiamato nel quadro dell'obbligo motivazionale del giudice nella determinazione della pena: la Corte afferma che, se la pena resta prossima al minimo edittale, espressioni generiche come 'pena congrua' sono compatibili con l'obbligo di motivazione

  • art. 133, cod. pen.

    Norma che disciplina il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti: la Corte ritiene che il giudice di merito abbia correttamente esaminato gli elementi rilevanti e motivato la prevalenza delle aggravanti rispetto alle attenuanti

  • art. 114, cod. pen.

    L'attenuante invocata per un ruolo marginale è stata esclusa perché la Corte ha ritenuto che tutti gli imputati abbiano avuto un apporto sinergico e coordinato, non compatibile con un contributo di minima importanza

  • art. 52 D.Lgs. 196/03

    Richiamato solo in ordine alla censura sulla diffusione del provvedimento: prescrive l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • La testimonianza della persona offesa può, se adeguatamente motivata nel giudizio di merito, essere sufficiente a fondare una condanna anche in assenza di pieno riconoscimento in fotografia, purché vi sia valutazione positiva della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca
  • L'assenza di rinvenimento dell'arma o del denaro non esclude la responsabilità se vi sono elementi logici e coerenti (es. testimonianze, distanza e tempo necessari per disfarsi degli oggetti) che consentono di spiegare la mancanza di reperti materiali
  • Il giudice di merito può utilizzare espressioni generiche nella motivazione della pena quando l'entità inflitta resta prossima ai minimi edittali, purché risulti valutazione complessiva della personalità del reo e delle circostanze
  • Nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti il ruolo concreto, le modalità e il concerto tra più autori (es. accerchiamento) pesano rilevantemente: la prevalenza delle aggravanti può essere motivata se il fatto evidenzia elevata pericolosità o concertazione
  • La circostanza attenuante per contributo di minima importanza richiede che risulti concreto e provato il ruolo marginale: la mera affermazione non è sufficiente contro una valutazione motivata che attesti un apporto sinergico
  • La negazione di pene sostitutive può essere giustificata da un giudizio prognostico negativo fondato sugli indici dell'art. 133 c.p. e sui precedenti, e non necessita di argomentazioni più analitiche oltre a quelle relative alla personalità e modalità del fatto

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