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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12445/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per estorsione aggravata in concorso. Coticella ha contestato: 1) la nullità/irregolarità della notifica del decreto di citazione (contestando l'uso della notifica al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p. senza adeguate ricerche ai sensi degli artt.157 e 159 c.p.p.); 2) la viziosità della motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa e alle contraddizioni del suo racconto; 3) la mancata prova del dolo e dell'idoneità della minaccia. Soldi ha dedotto: 1) assenza di concorso morale e materiale nella condotta del Coticella, limitata a mera presenza; 2) errata qualificazione giuridica del fatto come estorsione anziché come semplice minaccia o esercizio arbitrario delle proprie ragioni (perché il credito non sarebbe stato quantificato né comprovato); 3) il reato sarebbe stato tentato e non consumato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondati i motivi di Coticella: la notifica al difensore ex art.161, comma 4 c.p.p. è risultata regolare alla luce dell'impossibilità di reperire l'imputato al domicilio dichiarato e della effettiva partecipazione del difensore e dell'imputato nei gradi successivi; la valutazione di attendibilità della persona offesa è questione di fatto non riesaminabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni, e nel caso vi erano riscontri (credito accertato in sede civile, presenza della vittima in cantiere confermata da testimoni, perdita economica per la vittima e abbandono attrezzi). Anche i motivi di Soldi sono stati ritenuti infondati: la sua presenza e il vantaggio per lui determinato dalla minaccia costituiscono fondamento del concorso; la sussistenza del danno economico distingue estorsione dalla mera minaccia; l'ipotesi del tentativo non era prospettata in sede di merito e contrasta con la ricostruzione dei fatti. Conseguentemente, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Consente la notifica al difensore di fiducia quando la notifica personale non è possibile; nel caso la Corte ha ritenuto valida tale procedura quando la notifica al domicilio dichiarato è risultata impossibile e l'imputato è seguito dal difensore senza eccezioni

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Regole ordinarie sulla notifica personale all'imputato; la Corte distingue i casi in cui occorre l'indagine prevista da art.157 (quando non si ricorre ad art.161) e quando invece la notifica al difensore è legittima

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Norme sul domicilio e sul modo di eseguire le notificazioni; richiamato in relazione all'obbligo di ricerca del domicilio e alla possibilità di ritenere impossibile la notificazione al luogo indicato

Massime di principio

  • La notifica al difensore ex art.161, comma 4, c.p.p. è valida quando la notifica personale al domicilio dichiarato è risultata impossibile; non sempre occorre dimostrare l'irreperibilità con ricerche speciali se sussistono elementi che attestino l'impossibilità di eseguire la notifica.
  • La valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di fatto riservata ai giudici del merito e la Cassazione interviene solo in presenza di manifeste contraddizioni o di motivazioni congetturali prive di plausibilità.
  • La doppia conformità delle decisioni di primo e secondo grado limita fortemente l'esame in cassazione delle doglianze sulla valutazione della prova: il ricorso per travisamento della prova è ammissibile solo se emerge una macroscopica discrepanza tra motivazione e materiale probatorio.
  • Per configurare l'estorsione è rilevante l'effetto economico dannoso per la vittima (l'impedimento nell'ottenere il credito, la perdita di beni/attrezzi); la mera minaccia senza conseguenze economiche non integra il reato di estorsione.
  • La mera presenza dell'imputato al fatto può integrare concorso nel delitto se da essa deriva un vantaggio ingiusto al beneficiario o se la condotta è stata tollerata/agevolata dal presente senza reazione convincente.

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