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Sentenza

Sentenza n. 4512/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza della sentenza del TAR Campania, Napoli, n. 8043 del 23.12.2025.

Giustizia amministrativa202402640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: determina comunale che, in asserita esecuzione del giudicato, aveva dichiarato l’idoneità di alcune SCIA e CILA senza pronunciarsi motivatamente su ulteriori opere segnalate come prive di titolo o difformi dai titoli

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva inizialmente denunciato al Comune la realizzazione, sull’immobile confinante della società cooperativa, di numerose opere edilizie asseritamente prive di titolo o realizzate in difformità rispetto ai titoli dichiarati, chiedendo l’esercizio dei poteri repressivi. A seguito di una precedente sentenza sul silenzio e dell’ordinanza comunale di demolizione di soli abusi minori, il TAR aveva annullato tale ordinanza per difetto di motivazione, imponendo al Comune di esaminare motivatamente anche gli ulteriori abusi segnalati. Il ricorrente ha quindi contestato la successiva determina comunale, deducendo la violazione del giudicato e del relativo effetto conformativo: il Comune si sarebbe limitato a sintetizzare gli interventi indicati nelle SCIA e nella CILA e a dichiarare l’idoneità dei titoli, senza pronunciarsi sulle opere che sarebbero state realizzate senza titolo — tra cui manufatti, piattaforme e pavimentazioni cementizie, opere per serbatoi e gruppi elettrogeni, muri perimetrali e recinzioni — né sulle opere asseritamente eseguite in difformità dai titoli, quale la chiusura dell’ambiente destinato alla vasca salina. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del reclamo, ritenendo utilizzabile il rimedio solo contro l’attività del commissario ad acta, il difetto di interesse del ricorrente e l’improcedibilità per sopravvenuta sanatoria; nel merito ha sostenuto l’adeguatezza della motivazione comunale.

La decisione

Il TAR ha qualificato e convertito il reclamo, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., in ricorso per l’ottemperanza, valorizzando il contenuto sostanziale della domanda, diretta a denunciare la violazione del giudicato, e rilevando che il ricorso era stato notificato alle parti del precedente giudizio e depositato nei termini. Ha respinto l’eccezione di difetto di interesse: l’interesse e la legittimazione del proprietario confinante erano già stati riconosciuti nei precedenti giudizi; la presenza di abusi nell’immobile del ricorrente e la sanatoria di alcune opere della controinteressata non eliminavano l’interesse a ottenere dal Comune una risposta motivata sugli ulteriori abusi denunciati. Nel merito, il giudice ha ritenuto che la precedente sentenza imponesse al Comune di pronunciarsi motivatamente su tutte le segnalazioni contenute nella diffida e nella consulenza tecnica. La nuova determina, pur dando atto di verifiche e motivando su alcuni aspetti, non aveva fornito una risposta chiara e argomentata su tutte le opere segnalate, limitandosi a esaminare alcuni interventi assistiti da SCIA o CILA. Il TAR ha quindi accertato l’inottemperanza rispetto al vincolo conformativo derivante dal giudicato e ha ordinato al Comune di pronunciarsi motivatamente, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, anche sulle ulteriori opere asseritamente prive di titolo o difformi dai titoli. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato; spese compensate nei confronti della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di qualificare e convertire l’azione secondo il contenuto sostanziale della domanda, quando la pretesa dedotta è diretta a far valere la violazione del giudicato mediante l’ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Rilevante quale disciplina dell’azione di ottemperanza, in forza della quale il giudice può imporre all’amministrazione l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta per l’eventuale persistente inottemperanza.

Massime di principio

  • Quando una sentenza annulla un provvedimento per omessa motivazione rispetto a specifiche segnalazioni del privato, il giudicato impone all’amministrazione di esaminare e motivare su ciascun profilo oggetto della precedente diffida, senza potersi limitare a riprodurre o sintetizzare soltanto alcuni degli interventi considerati.
  • L’adozione di un nuovo provvedimento formalmente diretto a dare esecuzione al giudicato non è sufficiente se l’amministrazione omette ancora di pronunciarsi in modo chiaro e argomentato su tutti gli aspetti sui quali il giudicato ha imposto una riedizione del potere.
  • La sanatoria di alcune opere edilizie o il riconoscimento di abusi nell’immobile del proprietario confinante non eliminano, di per sé, l’interesse di quest’ultimo a ottenere una pronuncia motivata dell’amministrazione sugli ulteriori abusi denunciati nell’immobile contiguo.
  • L’azione proposta come reclamo può essere convertita in azione di ottemperanza quando, secondo il suo contenuto sostanziale, essa mira ad accertare la violazione del giudicato e a ottenere l’adempimento dell’obbligo conformativo derivante dalla precedente sentenza.
  • In caso di mancata esecuzione dell’ordine giudiziale di provvedere motivatamente, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’amministrazione e nominare fin d’ora un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazione

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