Cassazione Penale, Sentenza n. 18902/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che il Tribunale di Sorveglianza non si era attenuto alla precedente pronuncia di annullamento della Prima Sezione e aveva dato un peso decisivo alla mancata confessione, trascurando di valutare adeguatamente l'intero percorso rieducativo e gli accertamenti forniti dal Dipartimento. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la concessione della liberazione condizionale. Il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato l'istanza ritenendo decisivo il mancato mutamento di atteggiamento del condannato verso il fatto (in particolare la mancata confessione). Il ricorrente ha impugnato in cassazione, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge (art. 176 cod. pen., art. 27 Cost. e art. 3 CEDU), sostenendo che il ravvedimento non richiede la confessione e che occorre valutare complessivamente il percorso rieducativo e la disponibilita relazionale. A sostegno, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria aveva attestato, in risposta a richiesta del Tribunale, che il condannato aveva responsabilmente accettato la condanna, aderito positivamente al percorso rieducativo e dimostrato idoneita ad inserirsi positivamente nel contesto sociale, familiare e lavorativo.
Norme richiamate
La nozione di ravvedimento ai fini della liberazione condizionale non implica necessariamente la confessione del reato; va valutata in relazione ai comportamenti tenuti durante l'esecuzione della pena e al percorso rieducativo complessivo
art. 27 Cost.
Sottolinea il valore rieducativo della pena e il principio che la sanzione deve tendere alla rieducazione del condannato; da ciò discende l'obbligo di valutare le concrete azioni di recupero
art. 3 CEDU
Richiama il divieto di trattamenti inumani o degradanti e, in combinato con il principio rieducativo, l'esigenza che le decisioni sull'esecuzione della pena non rendano effettivamente impossibile il reinserimento del detenuto
Massime di principio
- Il ravvedimento ai fini della liberazione condizionale non richiede necessariamente la confessione del reato: il giudice deve valutare il complesso dei comportamenti e del percorso rieducativo del detenuto
- Le attestazioni e i documenti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (documento di sintesi, relazioni) hanno rilievo probatorio e devono essere considerati nella valutazione del percorso rieducativo
- Il rifiuto di ammettere la responsabilita non puo da solo costituire motivo decisivo per negare la liberazione condizionale, salvo che dal comportamento complessivo non emerga l'assenza di reale rieducazione
- Il giudice di merito deve conformarsi alle indicazioni della Corte di cassazione in caso di annullamento con rinvio, valutando tutti i profili indicati dalla pronuncia di remittal
- La disponibilita a percorsi relazionali o di mediazione con le vittime, l'accettazione della condanna e l'adesione alle attivita rieducative sono elementi rilevanti per valutare il recupero sociale e la idoneita alla liberazione condizionale
- Va garantita adeguata motivazione in ordine a ogni elemento utile per la decisione: non e sufficiente un richiamo generico alla mancata confessione senza confronto con il complesso degli elementi rieducativi
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