Cassazione Penale, Sentenza n. 49290/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Giudice di pace di Asti del 09/03/2023 che li aveva dichiarati colpevoli e li aveva condannati a pena pecuniaria. Con un unico atto (a firma del medesimo difensore) hanno chiesto: 1) "mancata assoluzione" deducendo l'assenza di prove sulla loro responsabilità; 2) "pena eccessiva" chiedendo che la pena venisse contenuta nei minimi edittali.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Il Tribunale ha qualificato l'atto come ricorso per cassazione (conforme all'art. 37 d.lgs. n. 274/2000 per le sentenze a pena pecuniaria del Giudice di pace) e ha ritenuto che le censure fossero generiche e prive della specifica indicazione dei motivi richiesta, non rientrando comunque nel novero delle doglianze consentite dall'art. 606, comma 1, c.p.p. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 37, d. lgs. n. 274 del 2000
La sentenza di condanna a pena pecuniaria pronunciata dal giudice di pace, in mancanza di statuizioni civili, è impugnabile soltanto con ricorso per cassazione; pertanto l'atto di gravame deve essere qualificato come ricorso per cassazione
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Quando il ricorso è proposto con un mezzo diverso da quello previsto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi a verificare l'impugnabilità oggettiva del provvedimento e l'esistenza della voluntas impugnationis e quindi trasmettere gli atti al giudice competente
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce l'elenco delle censure ammissibili in cassazione; le doglianze devono essere specifiche e inquadrabili nelle fattispecie previste da tale norma. Nella vicenda le censure sono state ritenute generiche ed estranee al novero delle motivazioni consentite
art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020
Consente il trattamento del ricorso senza intervento delle parti secondo le modalità previste dalla norma; nella fattispecie il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti
Massime di principio
- Quando la sentenza del Giudice di Pace riguarda solo una pena pecuniaria (e non statuizioni civili), l'impugnazione va formulata con ricorso per cassazione; un atto intitolato diversamente può essere qualificato come ricorso per cassazione dal giudice che lo riceve
- Se si usa un mezzo di impugnazione non corretto, il giudice che riceve l'atto deve verificare l'impugnabilità oggettiva e la voluntas impugnationis e trasmettere gli atti al giudice competente anziché respingere subito l'atto
- I motivi di cassazione devono essere specifici e inquadrati nell'art. 606, comma 1, c.p.p.; censure generiche o prive di indicazione puntuale dei motivi sono inammissibili
- Le richieste di assoluzione per "mancata prova" richiedono l'indicazione precisa degli elementi di prova mancanti o la critica dei rilievi probatori; non è sufficiente un'affermazione generica di insussistenza della prova
- La domanda di contenimento della pena nei minimi edittali deve essere motivata concretamente (es. argomentazioni sulle attenuanti, scorrette valutazioni del giudice di primo grado, profili procedurali rilevanti) per risultare efficace in sede di cassazione
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende); pertanto è necessario curare la forma e la specificità delle censure prima di impugnare
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