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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14363/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce da una cessione di crediti del 7 aprile 2016 con cui una farmacia poi fallita trasferiva alla società cessionaria i crediti vantati verso la ASL per i mesi di febbraio e marzo 2016. Il Tribunale aveva dichiarato inefficace la cessione ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., ritenendola una modalità solutoria anomala e non un mezzo di pagamento previsto ab origine nel contratto quadro di fornitura del 30 marzo 2015, oltre a ritenere non provata la mancata conoscenza dello stato di insolvenza. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, dichiarando inammissibile per aspecificità il primo motivo di appello, con cui la società sosteneva che la cessione fosse espressamente contemplata dall’accordo quadro e che, a causa della sospensione del convenzionamento con Credifarma, la cessione diretta dei crediti fosse divenuta la modalità pattuita di pagamento; aveva inoltre respinto il secondo motivo relativo all’esimente dei pagamenti nei termini d’uso. In cassazione la società ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la Corte territoriale qualificato come generico un motivo di appello che, invece, avrebbe specificamente aggredito la ratio decidendi del primo giudice, e ha insistito sulla necessità di esaminare nel merito se la cessione fosse prevista sin dall’origine come ordinario mezzo di adempimento nel rapporto di durata. Con il secondo motivo ha riproposto la questione dell’esimente di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. per pagamenti eseguiti nei termini d’uso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità: le censure svolte in appello erano idonee a contestare la statuizione del Tribunale sulla mancata riconducibilità della cessione di credito all’accordo quadro e sulla natura anomala del pagamento. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la cessione di credito a funzione solutoria è revocabile se anomala, ma non lo è quando risulti prevista ab origine, nell’ambito di un rapporto di durata, come modalità generalizzata di pagamento; pertanto la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare il merito delle deduzioni difensive. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello deve contenere censure specifiche e intelligibili, ma nel caso concreto le doglianze della parte appellante erano sufficientemente puntuali e non potevano essere dichiarate inammissibili per aspecificità.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura in cassazione è stata proposta come error in procedendo per violazione della norma sull’ammissibilità dell’appello e sul relativo controllo di specificità.

  • art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.

    La cessione di credito è stata esaminata come atto potenzialmente revocabile se avente natura solutoria anomala rispetto al pagamento ordinario.

  • art. 67, comma 3, lett. a), l. fall.

    È stata richiamata l’esimente dei pagamenti nei termini d’uso, la cui valutazione resta assorbita dall’accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • La cessione di credito in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile può costituire un mezzo di pagamento anomalo, soggetto a revocatoria, salvo che risulti pattuita sin dall’origine come modalità di estinzione del debito nell’ambito di un rapporto di durata.
  • Ai fini della revocatoria fallimentare, il giudice deve verificare non solo il nomen iuris attribuito dalle parti, ma la concreta funzione economico-giuridica dell’operazione e il contesto contrattuale in cui essa si inserisce.
  • Un motivo di appello non è aspecifico quando, pur sintetico, individua le statuizioni impugnate e le contesta con riferimento ai testi contrattuali e alle circostanze fattuali decisive poste a base della decisione di primo grado.
  • Se il motivo di appello investe la ratio decidendi del primo giudice, il giudice di merito non può arrestarsi alla sua dichiarata genericità, ma deve esaminarlo nel merito.
  • L’esimente dei pagamenti nei termini d’uso va valutata solo dopo aver accertato se il pagamento si collochi effettivamente entro la fisiologia del rapporto contrattuale e secondo modalità usuali tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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