Cassazione Penale, Sentenza n. 19381/2023 del 08/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto pluriaggravato di energia elettrica: (1) deduceva violazione delle garanzie per accertamenti irripetibili perché le verifiche sul contatore sarebbero state eseguite dagli operatori dell'ENEL in sua assenza e senza la presenza del difensore, e il contatore sarebbe stato poi analizzato dall'ENEL senza nomina di un consulente tecnico indipendente; (2) sosteneva che, in mancanza di una perizia sul contatore, la responsabilità penale non sarebbe stata dimostrata (con cenno, in via esplorativa, alla possibile qualificazione della condotta come appropriazione indebita se riferita a condominio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e rigettato le doglianze. Ha ritenuto che le verifiche effettuate dall'ente erogatore non siano atti irripetibili soggetti alle garanzie dell'art. 360 c.p.p., applicando l'art. 220 disp. att. c.p.p. e richiamando l'art. 348 c.p.p.; ha inoltre osservato che il contatore era stato posto sotto sequestro e il ricorrente avrebbe potuto farlo visionare da un consulente nel corso del giudizio di merito. Il secondo motivo è stato giudicato generico e manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma che tutela la presenza del difensore negli accertamenti irripetibili; la Corte ha escluso la sua applicabilità alle verifiche svolte dall'ente erogatore ritenute non irripetibili.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Applicata dalla Corte quale norma di raccordo che estende l'applicabilità delle norme del codice alle attività di ispezione o vigilanza compiute da persone non appartenenti alla polizia giudiziaria prima dell'avvio del processo; ne consegue che le verifiche dell'ENEL sono utilizzabili.
Riferita come norma che legittima l'attività accertativa svolta dai verificatori dell'ente, equiparata alla polizia giudiziaria sotto il profilo della raccolta delle prove.
Richiamato per sottolineare i compiti della polizia giudiziaria, fra cui assicurare le fonti di prova e raccogliere elementi utili all'applicazione della legge penale.
Citato in relazione alle garanzie difensive previste per alcune operazioni tecniche (es. assistenza del difensore nelle operazioni irripetibili), confermando i limiti di applicazione di tali garanzie.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile senza puntuali deduzioni sui fatti.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente inammissibile.
Massime di principio
- Le verifiche tecniche svolte dall'ente erogatore prima dell'avvio del procedimento non costituiscono necessariamente atti irripetibili e, in presenza del sequestro successivo, i relativi accertamenti possono essere utilizzati a processo senza le garanzie dell'art. 360 c.p.p.
- Se il contatore è stato posto sotto sequestro, la difesa ha la possibilità di nominare un consulente per visionarlo e contestarne i risultati; l'assenza di una perizia nel processo di merito non rende automaticamente inutilizzabili gli accertamenti, soprattutto se non sono state avanzate deduzioni specifiche e tempestive.
- In cassazione il sindacato sui fatti è limitato: non è consentito riformulare una diversa valutazione delle prove se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente; i motivi generici o assenti di specificità sono inammissibili.
- Le doglianze innovative o ipotetiche (es. diversa qualificazione del fatto come appropriazione indebita) devono essere dedotte con precisi riferimenti fattuali e probatori nel ricorso altrimenti non sono esaminabili in sede di legittimità.
- La presentazione di ricorsi manifestamente infondati o formulati in modo generico può comportare la condanna alle spese e a sanzioni economiche a carico del ricorrente.
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