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Parere

Parere n. 536/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Casa di Cura Villa delle Querce S.p.A. - Sebastiano Ugliano, contro Regione Campania, e nei confronti di Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, avverso la delibera n. 497 del 10 novembre 2021 concernente "definizione per l''esercizio 2021 e, in via provvisoria, per l’esercizio 2022 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con le case di cura private;

Giustizia amministrativa202201849

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della delibera regionale n. 497 del 10 novembre 2021 sulla definizione dei limiti di spesa e dei relativi contratti con le case di cura private per l'esercizio 2021 e, in via provvisoria, per il 2022.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La casa di cura ricorrente, operante nell'ambito del Servizio sanitario regionale, ha impugnato la delibera della Regione Campania relativa ai tetti di spesa e ai contratti per le prestazioni di assistenza ospedaliera. Ha dedotto plurimi motivi, compreso il carattere vessatorio della clausola di salvaguardia inserita nello schema negoziale allegato alla delibera, nonché questioni di legittimità costituzionale e una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il Ministero della salute ha concluso per il rigetto, richiamando la giurisprudenza favorevole alla legittimità della clausola.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile. La ricorrente, sottoscrivendo la clausola di salvaguardia nell'accordo contrattuale previsto dall'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, ha accettato espressamente sia il contenuto sia gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa. Secondo l'orientamento consolidato richiamato dal Collegio, tale clausola integra un'ipotesi di acquiescenza: il privato rinuncia sostanzialmente alla posizione giuridica asseritamente lesa e processualmente al diritto di impugnare gli atti sui tetti di spesa. Ne deriva il difetto di legittimazione a impugnare e l'inammissibilità del ricorso. Il Collegio ha inoltre ritenuto prevalente l'interesse pubblico al controllo della spesa sanitaria e alla programmazione finanziaria, specialmente nell'ambito di una Regione sottoposta a Piano di rientro, richiamando la possibilità di limitare il diritto alla tutela giurisdizionale quando ricorra un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente preminente ai sensi dell'art. 24 Cost.

Osservazioni

Clausola di salvaguardia e acquiescenza

La sottoscrizione della clausola di salvaguardia nell'accordo contrattuale ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 comporta l'accettazione espressa del contenuto e degli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e integra un comportamento di acquiescenza.

Legittimazione a impugnare

La clausola priva il soggetto aderente della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che lo riguardano, rendendo inammissibili le eventuali impugnative comunque proposte.

Interesse pubblico al controllo della spesa sanitaria

La clausola è funzionale al contenimento della spesa sanitaria, alla programmazione finanziaria e alla prevenzione di contenziosi idonei a compromettere il rispetto dei vincoli finanziari, soprattutto in una Regione sottoposta a Piano di rientro.

Questioni costituzionali e rinvio pregiudiziale UE

Le ulteriori questioni dedotte dalla ricorrente non sono state esaminate nel merito, poiché l'inammissibilità derivante dall'acquiescenza preclude l'esame dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    La sottoscrizione dell'accordo contrattuale e della clausola di salvaguardia consente di ricondurre l'accettazione dei tetti di spesa e dei relativi effetti allo schema legale degli accordi con le strutture sanitarie private accreditate.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale può essere limitato quando sussista un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente preminente, secondo il principio richiamato dalla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • La sottoscrizione di una clausola di salvaguardia inserita nell'accordo contrattuale ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, quando esprima in modo inequivoco l'accettazione dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e dei loro effetti, integra acquiescenza sostanziale e processuale.
  • L'acquiescenza espressa ai provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa priva la struttura sanitaria privata della legittimazione a impugnarli e determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto.
  • La clausola di salvaguardia è funzionale alla tutela dell'interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria e alla programmazione finanziaria, in particolare nel contesto di una Regione sottoposta a Piano di rientro.
  • Il diritto alla tutela giurisdizionale può essere inciso da limitazioni collegate a un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente preminente, purché la limitazione risulti collegata a esigenze pubbliche effettive, quali il controllo della spesa sanitaria.

Impugnazione dei tetti di spesa sanitaria

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una casa di cura privata convenzionata contro la Regione Campania, nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, avverso la delibera n. 497 del 10 novembre 2021. La delibera definiva, per l’esercizio 2021 e in via provvisoria per il 2022, i limiti di spesa e i relativi contratti con le case di cura private, regolando i volumi e le tipologie delle prestazioni ospedaliere e il recupero delle minori prestazioni erogate nel 2020.

Motivi dedotti dalla ricorrente

La struttura sanitaria ha prospettato plurimi motivi di ricorso, lamentando anche il carattere vessatorio della clausola di salvaguardia inserita nello schema negoziale allegato alla delibera. Ha inoltre sollevato questioni di legittimità costituzionale e chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Posizione dell’amministrazione

Il Ministero della salute ha concluso per l’infondatezza del ricorso e per il suo rigetto. Con riferimento alla clausola di salvaguardia, ha richiamato la giurisprudenza amministrativa e ordinaria che ne ha riconosciuto la legittimità, qualificandola come esplicitazione di effetti giuridici già collegati all’accettazione dell’accordo contrattuale e dei suoi elementi essenziali, nell’ambito dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992.

Valutazioni del Consiglio di Stato

Il Collegio non ha esaminato nel merito i singoli motivi, poiché ha ritenuto decisiva la sottoscrizione della clausola di salvaguardia da parte della struttura ricorrente. Attraverso tale sottoscrizione, la casa di cura ha accettato espressamente non soltanto il contenuto, ma anche gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa.

La clausola è stata ricondotta allo schema dell’acquiescenza. Essa manifesta, sul piano sostanziale, la rinuncia alla posizione giuridica asseritamente lesa e, sul piano processuale, la rinuncia al diritto di impugnare gli atti relativi ai tetti di spesa. La conseguenza è il venir meno della legittimazione a proporre l’impugnazione e, quindi, l’inammissibilità del ricorso.

Interesse pubblico e tutela giurisdizionale

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che la clausola mira a tutelare prioritariamente l’interesse pubblico al controllo della spesa sanitaria e alle esigenze di programmazione finanziaria. Essa consente di evitare che il rispetto dei vincoli finanziari, realizzato mediante la sottoscrizione degli accordi contrattuali, sia compromesso da successivi contenziosi.

Tale interesse assume particolare rilievo nel contesto di una Regione sottoposta a Piano di rientro, caratterizzato da stringenti restrizioni finanziarie. Il Collegio ha richiamato il principio affermato dalla Corte costituzionale, sentenza n. 238 del 2014, secondo cui il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale può essere limitato quando vi sia un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente preminente rispetto alla garanzia dell’art. 24 Cost.

Esito

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. L’inammissibilità, fondata sull’acquiescenza derivante dalla sottoscrizione della clausola di salvaguardia, ha impedito l’esame delle ulteriori censure, delle questioni di legittimità costituzionale e della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoAbuso del diritto e del processo

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