Cassazione Penale, Sentenza n. 6168/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per la mancata presentazione ad un ufficio di polizia in occasione di incontri calcistici. Sosteneva che l'obbligo di presentazione disposto con provvedimento del Questore riguardava esplicitamente la squadra "A.C.R. Messina", la quale era stata dichiarata fallita il 20/07/2017 ed esclusa dal campionato; le mancate presentazioni ad incontri della nuova società "Associazione Calcio Rilancio Messina" (diversa per matricola, dirigenza e struttura) non potevano integrare la violazione contestata perché il provvedimento originario aveva perso efficacia
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato il principio secondo cui l'ordine del Questore che impone l'obbligo di presentazione in occasione degli incontri di una specifica squadra perde efficacia se quella squadra cessa l'attività; non è possibile estendere per interpretazione tassativa l'obbligo a una società sportiva diversa. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per insussistenza del fatto
Norme richiamate
Richiamato nella motivazione relativa alla responsabilità per il reato contestato (principio della responsabilità penale in relazione alla violazione di una prescrizione)
Legge 13 dicembre 1989, n. 401
art. 6, commi 1 e 2 (e richiamo al comma 6 nella sentenza di merito)
La norma prevede il divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive con obbligo di presentazione in concomitanza degli incontri di una determinata squadra; la Cassazione interpreta tale prescrizione in senso tassativo e soggettivamente limitato alla squadra indicata, escludendo applicazioni estensive ad altra società
Decreto-legge 23/10/2020, n. 137, conv. in legge 18/12/2020, n. 176
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio senza intervento delle parti, in base alle disposizioni emergenziali sul procedimento
Massime di principio
- L'obbligo di presentazione imposto con provvedimento questorile è strettamente legato alla squadra espressamente indicata: se quella società cessa l'attività, l'ordine perde efficacia rispetto a eventi riguardanti una nuova società
- Non è ammessa un'interpretazione estensiva del provvedimento questorile per estenderne gli effetti a una diversa associazione sportiva: per applicare l'obbligo a nuova compagine è necessario un nuovo provvedimento
- In giudizio chi viene accusato di mancata presentazione deve verificare e provare la cessazione dell'attività della società originaria o la diversa identità (nuova matricola, dirigenza, struttura) della società cui si riferiscono gli incontri contestati
- Per il pubblico ministero, per sostenere la responsabilità, occorre dimostrare che il provvedimento restrittivo fosse ancora vigente e riferibile alla stessa entità societaria dei fatti contestati
- Per le autorità amministrative, se si intende mantenere l'obbligo a seguito di cambiamenti societari, è prudente emettere espressi provvedimenti aggiornati che specifichino la portata e i soggetti destinatari
- I giudici applicano il principio di tassatività alle prescrizioni amministrative invasive (es. obbligo di presentazione): ogni estensione per interpretazione è limitata dai diritti della persona e dalla necessità di certezza normativa
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