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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09023/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, una pena concordata per un fatto qualificato come rapina aggravata in concorso. L'imputato ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, violazione di legge per il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo che dagli atti sarebbero emersi elementi per escludere la responsabilità; dall'altro, inosservanza della legge penale e vizi di motivazione quanto alla qualificazione giuridica della condotta, invocando anche norme costituzionali e la direttiva 2016/343/UE. La censura, in sostanza, mirava a rimettere in discussione i presupposti fattuali e la qualificazione del fatto, nonostante la scelta del rito speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che, nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione alle sole ipotesi tassative previste dalla norma e non consente di sindacare l'omessa o insufficiente valutazione dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né di dedurre vizi motivazionali sulla responsabilità penale. Ha inoltre rilevato che la contestazione sulla qualificazione giuridica era generica e mirava in realtà a rivalutare aspetti di fatto e il ruolo dell'imputato, profili non scrutinabili in cassazione nel rito patteggiato. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplinato il patteggiamento, rito speciale scelto dall'imputato con consenso del pubblico ministero

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente previste, escludendo il sindacato su vizi motivazionali o sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. fuori dai casi consentiti

  • art. 129 c.p.p.

    il proscioglimento in presenza di evidenza immediata della causa favorevole non è deducibile in cassazione contro il patteggiamento se non nei limiti fissati dall'art. 448, comma 2-bis

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della critica probatoria, ma ritenuto non scrutinabile nel rito prescelto

  • art. 27 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla presunzione di non colpevolezza, ma non ritenuto idoneo a superare i limiti dell'art. 448, comma 2-bis

  • artt. 11 e 117 Cost.

    richiamati dal ricorrente in modo non meglio specificato, senza incidere sulla decisione

  • direttiva 2016/343/UE

    invocata dal ricorrente sul tema della presunzione di innocenza, ma non rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso

  • art. 393 c.p.

    norma richiamata dal ricorrente per contestare la qualificazione giuridica del fatto

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per vizi di motivazione

  • art. 546 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per vizi della motivazione della sentenza

  • art. 616 c.p.p.

    posto a base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di patteggiamento, l'impugnazione è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano fuori dal controllo di legittimità le doglianze sull'insufficiente valutazione degli elementi che avrebbero potuto condurre al proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • La richiesta di applicazione della pena comporta una sostanziale ammissione del fatto e preclude la contestazione delle premesse storiche dell'accusa, salvo che dagli atti emergano in modo immediato ed evidente elementi che impongano il proscioglimento.
  • Nel patteggiamento, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'erroneità sia manifesta e immediatamente percepibile dal capo di imputazione; non è invece consentito introdurre in cassazione una rivalutazione di fatti, ruoli o profili probatori.
  • L'inammissibilità del ricorso per violazione dei limiti oggettivi del rito speciale comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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