Cassazione Penale, Ordinanza n. 09023/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, una pena concordata per un fatto qualificato come rapina aggravata in concorso. L'imputato ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, violazione di legge per il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo che dagli atti sarebbero emersi elementi per escludere la responsabilità; dall'altro, inosservanza della legge penale e vizi di motivazione quanto alla qualificazione giuridica della condotta, invocando anche norme costituzionali e la direttiva 2016/343/UE. La censura, in sostanza, mirava a rimettere in discussione i presupposti fattuali e la qualificazione del fatto, nonostante la scelta del rito speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che, nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione alle sole ipotesi tassative previste dalla norma e non consente di sindacare l'omessa o insufficiente valutazione dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né di dedurre vizi motivazionali sulla responsabilità penale. Ha inoltre rilevato che la contestazione sulla qualificazione giuridica era generica e mirava in realtà a rivalutare aspetti di fatto e il ruolo dell'imputato, profili non scrutinabili in cassazione nel rito patteggiato. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplinato il patteggiamento, rito speciale scelto dall'imputato con consenso del pubblico ministero
limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente previste, escludendo il sindacato su vizi motivazionali o sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. fuori dai casi consentiti
il proscioglimento in presenza di evidenza immediata della causa favorevole non è deducibile in cassazione contro il patteggiamento se non nei limiti fissati dall'art. 448, comma 2-bis
richiamato dal ricorrente a sostegno della critica probatoria, ma ritenuto non scrutinabile nel rito prescelto
art. 27 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione alla presunzione di non colpevolezza, ma non ritenuto idoneo a superare i limiti dell'art. 448, comma 2-bis
artt. 11 e 117 Cost.
richiamati dal ricorrente in modo non meglio specificato, senza incidere sulla decisione
direttiva 2016/343/UE
invocata dal ricorrente sul tema della presunzione di innocenza, ma non rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso
norma richiamata dal ricorrente per contestare la qualificazione giuridica del fatto
richiamato dal ricorrente per vizi di motivazione
richiamato dal ricorrente per vizi della motivazione della sentenza
posto a base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di patteggiamento, l'impugnazione è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano fuori dal controllo di legittimità le doglianze sull'insufficiente valutazione degli elementi che avrebbero potuto condurre al proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- La richiesta di applicazione della pena comporta una sostanziale ammissione del fatto e preclude la contestazione delle premesse storiche dell'accusa, salvo che dagli atti emergano in modo immediato ed evidente elementi che impongano il proscioglimento.
- Nel patteggiamento, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'erroneità sia manifesta e immediatamente percepibile dal capo di imputazione; non è invece consentito introdurre in cassazione una rivalutazione di fatti, ruoli o profili probatori.
- L'inammissibilità del ricorso per violazione dei limiti oggettivi del rito speciale comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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