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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20545/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione a un’istanza di rimborso relativa alle imposte trattenute su somme corrisposte al momento della cessazione di un rapporto di lavoro, indicate come somma aggiuntiva al T.F.R. a titolo di incentivo all’esodo e connessa quota di fondo pensione riscattata. In primo grado il contribuente aveva sostenuto che tali somme non dovessero essere tassate oppure dovessero esserlo con aliquota del 12,50%; la C.T.P. aveva rigettato, mentre la C.T.R. aveva parzialmente accolto l’appello, limitando l’applicazione della ritenuta del 12,50% alle sole somme relative alla liquidazione del rendimento maturato entro il 31 dicembre 2000. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo: il contribuente non avrebbe prodotto documentazione idonea a dimostrare la composizione delle somme percepite (quota capitale/quota rendimento), la loro allocazione temporale e, quindi, sia l’an sia il quantum del preteso rimborso. La censura insisteva sul fatto che, in materia di rimborso di imposte trattenute in eccesso su capitali riscattati da fondi di previdenza complementare, grava sul contribuente la prova completa della composizione delle somme e della misura effettivamente rimborsabile.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha cassato la sentenza impugnata perché la decisione di appello non aveva chiarito né la natura delle somme corrisposte al contribuente né l’eventuale prova della composizione delle stesse in quota capitale e quota rendimento, indispensabile per stabilire il regime fiscale applicabile e l’ammontare dell’eventuale rimborso. In applicazione della giurisprudenza di legittimità richiamata, la Corte ha ribadito che il diritto al rimborso delle imposte trattenute in eccesso su somme riscattate da fondi di previdenza complementare deve essere provato dal contribuente non solo quanto all’esistenza del diritto, ma anche quanto alla sua misura. La causa è stata quindi rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    La censura è stata ritenuta fondata perché la sentenza di merito non aveva esaminato compiutamente un fatto decisivo relativo alla prova della composizione e della quantificazione delle somme oggetto di rimborso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    depositato una memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c.

    Norma richiamata solo per dare atto del deposito di memoria prima dell’adunanza camerale.

Massime di principio

  • In materia di rimborso di imposte trattenute su somme derivanti dal riscatto di posizioni in fondi di previdenza complementare, il contribuente deve provare non solo l’esistenza del diritto al rimborso, ma anche la sua concreta quantificazione.
  • Quando la disciplina fiscale dipende dalla distinzione tra quota capitale e quota rendimento, il giudice di merito deve accertare in modo puntuale la composizione delle somme percepite e motivare sull’applicabilità delle diverse aliquote ratione temporis.
  • L’omesso esame della prova relativa alla composizione delle somme e al quantum del rimborso integra vizio censurabile in cassazione ove incida su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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