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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08906/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il giudizio di responsabilità confermato in appello resta fermo; la decisione di legittimità non entra nel merito della condanna ma ne impedisce il riesame per l'inammissibilità del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione per travisamento ed erronea valutazione delle prove e manifesta illogicità, lamentando in sostanza una diversa lettura dell'attendibilità della persona offesa e dei testimoni e del materiale probatorio. Con il secondo motivo ha censurato la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità: il primo perché non indicava specifici travisamenti, ma mirava a una rivalutazione del merito; il secondo perché riproduceva censure già esaminate e disattese in appello ed era meramente reiterativo e aspecifico.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Disposizione richiamata ai fini della contestazione dell'aggravante; la Corte non ne ridiscute il merito, limitandosi a rilevare che la censura sul punto era aspecifica e reiterativa rispetto all'appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il vizio di travisamento della prova non consente una rivalutazione del merito né una diversa ponderazione dell'attendibilità delle fonti di prova; esso richiede l'indicazione puntuale di specifici dati processuali decisivi travisati dal giudice di merito.
  • La valutazione di credibilità della persona offesa e dei testimoni è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo manifeste contraddizioni o illogicità della motivazione.
  • Un motivo di ricorso che si limiti a riproporre questioni già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, è aspecifico e inammissibile.
  • La censura sulla sussistenza di una circostanza aggravante non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, se la decisione di merito ha già fornito una motivazione congrua e conforme ai principi di diritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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