Cassazione Penale, Sentenza n. 16148/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (capo D), contestata in quanto l'indagato sarebbe stato ritenuto aver fornito supporto ai clan Di Lauro e Vinella Grassi acquisendo informazioni riservate negli uffici giudiziari dove prestava servizio come autista giudiziario, offrendosi quale prestanome e rendendosi disponibile a commettere rapine per finanziare il clan. Il ricorso articolava tre motivi: 1) vizio procedurale per mancata trasmissione al tribunale del riesame della relazione di servizio del luogotenente Diglio; 2) carenza della gravità indiziaria e valutazione errata del materiale probatorio; 3) assenza delle esigenze cautelari per l'attenuazione del pericolo visto il significativo intervallo temporale (fatti del 2019), la cessazione del rapporto di lavoro, l'eta' e lo stato di incensuratezza.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i tre motivi: (i) l'art. 309 c.p.p. non impone la trasmissione integrale degli atti non selezionati dal PM, dunque l'omessa trasmissione della relazione di Diglio non viziava il procedimento; (ii) le censure sulla valutazione degli elementi indizianti non sono sindacabili in cassazione se volte a riequilibrare il quadro probatorio e non a denunziare vizio logico-legale; (iii) la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275 c.p.p. si applica anche al concorso esterno e, sulla base della motivazione del Tribunale del riesame, non risultano superate le esigenze cautelari nonostante il riferimento al tempo trascorso e alle condizioni personali del ricorrente. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
L'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame riguarda solo gli atti che il pubblico ministero seleziona per sostenere la richiesta; non è richiesta la trasmissione integrale del fascicolo processuale.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Prevede, per i delitti di tipo mafioso, una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e una presunzione riguardante l'adeguatezza della sola custodia in carcere; la presunzione relativa si applica anche al concorso esterno, mentre la presunzione di adeguatezza della carcerazione va interpretata alla luce della giurisprudenza e della giurisprudenza costituzionale.
Ha modificato l'art. 275 c.p.p.; la sua applicazione deve tenere conto delle indicazioni della Corte costituzionale che hanno limitato l'equiparazione automatica del concorso esterno alla partecipazione associativa.
Sentenza Corte costituzionale n. 48/2015
Ha dichiarato l'illegittimità dell'equiparazione automatica del concorso esterno alla partecipazione nell'associazione mafiosa, condizionando l'interpretazione dell'art. 275 in ordine all'adeguatezza della custodia carceraria.
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi al provvedimento di rigetto.
Massime di principio
- L'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame è limitato agli atti selezionati dal pubblico ministero per sostenere la richiesta: l'omessa trasmissione di documenti non inseriti dal PM non vizia automaticamente l'ordinanza di riesame se il GIP ne ha fatto menzione tramite informativa.
- In cassazione non è ammessa una rivalutazione complessiva del materiale probatorio: le doglianze che mirano a rivedere la valutazione dei fatti spettano al giudice di merito e non al giudice di legittimità salvo vizi di logica o violazioni di legge evidenti.
- La presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari prevista per i delitti di tipo mafioso si applica anche al concorso esterno; spetta all'indagato fornire elementi di fatto capaci di confutarla con una valutazione prognostica che escluda il rischio di reiterazione.
- Il tempo trascorso tra i fatti e la misura cautelare incide sulla valutazione dell'attualità del pericolo, ma il parametro dev'essere bilanciato rispetto alla gravità e alla continuità dei rapporti con la consorteria: una lunga distanza temporale non determina automaticamente l'inefficacia della cautela.
- La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere non è automatica nel concorso esterno: fattori personali (eta', incensuratezza, cessazione di rapporti lavorativi) possono contrastarla, ma devono essere provanti e prospetticamente idonei a escludere il pericolo di reiterazione.
- Per contrastare con successo una misura cautelare in contesti mafiosi occorre fornire prove concrete e attuali che superino la presunzione relativa, dimostrando l'impossibilita' o l'improbabilita' di un nuovo apporto alla vita della consorteria.
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