Ordinanza n. 3215/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
Correzione errore materiale in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 10047 del 18 dicembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 10047 del 18 dicembre 2025, limitatamente all’indicazione del Comitato Ambiente è Vita tra i soggetti non costituiti
Esito
Favorevole al ricorrente (comitato istante)
Prevale il privato
La controversia
Il Comitato Ambiente è Vita ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’epigrafe e nel corpo della sentenza n. 10047 del 18 dicembre 2025. La sentenza lo aveva indicato tra i soggetti non costituiti, sebbene il Comitato si fosse regolarmente costituito con atto depositato il 15 giugno 2025. L’istanza ha quindi riguardato una svista relativa alla rappresentazione processuale delle parti, senza contestare il contenuto decisorio della sentenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza, ritenendo ictu oculi sussistente un errore materiale, poiché la mancata indicazione del Comitato tra i soggetti costituiti costituiva una disattenzione incidente soltanto sull’epigrafe e su riferimenti descrittivi della sentenza, non sulla volontà o sul giudizio del collegio. Ha disposto le correzioni: inserimento del Comitato tra gli intimati costituiti nell’epigrafe; integrazione dell’indicazione degli atti di costituzione a pagina 2; inserimento del Comitato tra i soggetti costituiti nella descrizione dello svolgimento processuale a pagina 6. Ha inoltre disposto le annotazioni di cui all’art. 86, comma 3, c.p.a. Non ha adottato alcuna pronuncia sulle spese, ritenendo la fase di correzione sostanzialmente amministrativa.
Norme richiamate
carattere sostanzialmente amministrativo
Disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali delle sentenze; nella fase considerata non è stata adottata una pronuncia sulle spese.
Prevede le annotazioni da effettuare a seguito della correzione, che il Collegio ha disposto tramite la Segreteria.
Massime di principio
- La correzione di errore materiale della sentenza è ammissibile quando ricorre una svista, disattenzione od omissione di carattere materiale che non incide sulla volontà decisoria o sul giudizio del collegio.
- L’erronea indicazione delle parti costituite nell’epigrafe o nella ricostruzione dello svolgimento processuale integra un errore materiale correggibile quando dagli atti risulti ictu oculi l’effettiva costituzione della parte.
- Il procedimento di correzione dell’errore materiale non può essere utilizzato per modificare o integrare la decisione giudiziale, ma soltanto per rettificare inesattezze estrinseche prive di incidenza sul contenuto della statuizione.
- La fase di correzione disciplinata dall’art. 86 c.p.a. ha carattere sostanzialmente amministrativo e, in tale procedimento, non è necessario provvedere sulle spese.
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