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Sentenza

Sentenza n. 1768/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto del Prefetto della Provincia di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS- del 18/11/2022, notificato al ricorrente in data 13/02/2023, con il quale è stato disposto il divieto, in capo al ricorrente, di detenere armi, munizioni ed esplosivi;

Giustizia amministrativa202300488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto prefettizio che vietava al ricorrente la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio del 18 novembre 2022, notificato il 13 febbraio 2023. Ha dedotto anzitutto la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di concrete esigenze di urgenza: aveva ceduto tutte le armi a terzi l'8 marzo 2022, otto mesi prima del decreto, dichiarando la cessione ai Carabinieri e facendola annotare nei registri. Ha inoltre denunciato travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti, poiché il sequestro preventivo e lo sgombero di un immobile richiamati nel decreto erano stati annullati dal Tribunale del riesame il 14 settembre 2021, che aveva escluso la configurabilità del reato di invasione; ha infine contestato la rilevanza delle denunce menzionate dalla Prefettura, sostenendo che non avessero avuto seguito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per la fondatezza, assorbente, della censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento. Ha escluso che l'urgenza fosse in re ipsa: al momento dell'adozione del divieto il ricorrente aveva già ceduto le armi da otto mesi e non sussisteva una situazione di pericolo attuale da fronteggiare. Anche il rilevante intervallo tra l'adozione del decreto, il 18 novembre 2022, e la sua notifica, il 13 febbraio 2023, confermava l'assenza di ragioni di celerità. La Prefettura avrebbe quindi dovuto consentire la partecipazione procedimentale, tanto più che il ricorrente avrebbe potuto rappresentare circostanze anteriori e potenzialmente rilevanti — l'annullamento del sequestro e la cessione delle armi — rimaste pretermesse. In giudizio l'Amministrazione non ha dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, limitandosi a richiamare norme e precedenti senza confrontarsi con tali circostanze. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite. Il decreto è stato annullato, fatta salva l'ulteriore attività provvedimentale dell'Amministrazione; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La rilevata insussistenza, nel caso concreto, delle ragioni di celerità – conclusione alla quale si è ulteriormente indotti dal ragguardevole lasso di tempo intercorso tra l’adozione del decreto (18 novembre 2022) e la sua notifica all’interessato (13 febbraio 2023) – rende la censurata omissione degli adempimenti partecipativi priva di alcuna reale giustificazione e, di conseguenza, idonea a viziare il provvedimento, determinandone l'illegittimità.

    La comunicazione di avvio non può essere omessa quando, nelle circostanze concrete, manchino ragioni di celerità che giustifichino la sua omissione; la violazione vizia il provvedimento se la partecipazione avrebbe potuto apportare elementi rilevanti per la decisione.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per il divieto di detenzione di armi, l'urgenza non può presumersi in modo automatico: va verificata in concreto, tenendo conto dell'effettiva attualità della situazione di pericolo che la misura mira a prevenire.
  • La previa cessione delle armi da parte del destinatario, avvenuta mesi prima dell'adozione del divieto, può escludere nel caso concreto l'urgenza qualificata e impone all'autorità di effettuare la comunicazione di avvio e consentire la partecipazione procedimentale.
  • L'omissione della comunicazione di avvio vizia il provvedimento quando il contributo partecipativo avrebbe potuto portare all'attenzione dell'amministrazione circostanze anteriori e pertinenti, idonee a incidere sulla decisione; l'amministrazione deve confrontarsi con tali elementi e dimostrare, se ne ricorrono i presupposti, che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoDifetto di istruttoria

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