Cassazione Penale, Sentenza n. 18363/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pelo ha impugnato l'ordinanza del GIP che, respinta la richiesta di archiviazione del pubblico ministero formulata sul presunto reato di truffa (art. 640 c.p.), ha ordinato al PM di formalizzare l'imputazione nei suoi confronti per gli artt. 110 c.p. e 166 D.Lgs. n.58/1998 (abusivismo finanziario). Il ricorso deduceva: 1) nullità/inammissibilità del provvedimento per violazione di norme procedurali (sostanzialmente perché la persona offesa Pennella Giovanni non si sarebbe opposta alla richiesta di archiviazione e l'opposizione presentata da altro offeso, Licari Giuseppe, sarebbe stata inammissibile o non riferibile a Pelo); 2) abnormità del provvedimento perché il giudice non poteva imporre al PM di formulare l'imputazione per un reato diverso (art. 166 TUF) rispetto a quello per cui era stata chiesta archiviazione (art. 640 c.p.), invadendo la sfera di competenza del PM e disponendo una nuova imputazione senza specifiche indagini su quel reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo di argomentazione plausibile: il GIP può non accogliere la richiesta di archiviazione anche senza opposizione della persona offesa (art. 409 c.p.p.) e l'eventuale vizio di inammissibilità dell'opposizione non equivale automaticamente a nullità dell'ordinanza, che il ricorrente non ha dedotto né dimostrato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che il giudice ha il potere di qualificare giuridicamente i fatti e che non è abnorme l'ordine al PM di formulare imputazione per un diverso titolo di reato, purché la ricostruzione sia fondata su elementi investigativi noti alle parti; non è stata dimostrata alcuna lesione concreta del diritto di difesa (il contraddittorio camerale era stato garantito e le parti avevano avuto accesso agli atti). Inoltre, la Procura ha poi esercitato l'azione penale e formulato l'addebito ai sensi dell'art. 166 D.Lgs. 58/1998, per cui non sussisteva un'abnormità funzionale né un rischio di paralisi del procedimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 166 D.Lgs. n. 58 del 1998
art. 166 D. Lgs. n. 58 del 1998
Norma applicata per qualificare le condotte come abusivismo finanziario; la Corte ritiene legittima la riqualificazione dei fatti in tale fattispecie quando gli elementi probatori raccolti nelle indagini preliminari lo giustifichino.
Reato originariamente contestato (truffa). La Corte precisa che il PM può chiedere archiviazione per tale reato ma il GIP può, se ritiene, rifiutare l'archiviazione e disporre diversa imputazione se le risultanze lo giustificano.
Richiamato come partecipazione/ concorso di persone nel reato; la rinnovata imputazione ha riguardato anche questa forma di responsabilità concorrente.
Regola l'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione; la Corte sottolinea che il GIP può non accogliere l'archiviazione anche indipendentemente da una opposizione della persona offesa e che il contraddittorio camerale garantisce le difese.
Prevede l'inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione priva dei requisiti; la Corte osserva che un'eventuale inammissibilità dell'opposizione non comporta automaticamente la nullità dell'ordinanza del GIP.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in cassazione.
art. 173 comma 1 disp. Att. Cod. proc. pen.
art. 173 comma 1 disp. Att. Cod. proc. pen.
Richiesto per la sintesi dei motivi nel ricorso in cassazione; citato come norma procedurale sulla forma dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il GIP ha il potere di qualificare giuridicamente i fatti emergenti dalle indagini preliminari e, se ritiene che le risultanze giustifichino una diversa fattispecie di reato, può ordinare al PM di formulare l'imputazione anche per un reato diverso da quello per cui era stata chiesta archiviazione.
- L'ordine del GIP di formulare imputazione per diverso titolo non è automaticamente 'abnorme' purché la riqualificazione sia fondata su elementi probatori emersi nelle indagini e noti alle parti.
- La mancata opposizione o l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa non impedisce al giudice di non accogliere la richiesta di archiviazione: il GIP può disporre la prosecuzione o la diversa qualificazione anche indipendentemente da opposizioni formali.
- Per impugnare con successo un provvedimento che impone la formulazione di nuova imputazione, l'indagato deve dimostrare un pregiudizio concreto alle garanzie difensive (ad es. mancanza di contraddittorio o impossibilità di conoscere gli elementi contestati); mere censure formali, non supportate da conseguenze concrete, sono inidonee.
- L'abnormità processuale richiede caratteristiche strutturali o funzionali tali da porre l'atto al di fuori dell'ordinamento o da determinare la paralisi del procedimento; una semplice violazione procedurale non è sufficiente a qualificare l'atto come abnorme.
- Se dopo l'ordinanza del GIP il PM esercita l'azione penale conformemente all'ordine (formulando l'imputazione richiesta), viene meno qualsiasi rischio di stasi o paralisi del procedimento che potrebbe aver giustificato un rimedio cautelare o impugnatorio urgente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18276/2025 del 15/05/2025
- Sentenza penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18325/2025 del 15/05/2025
- Sentenza penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18326/2025 del 15/05/2025
- Sentenza penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18327/2025 del 15/05/2025
- Sentenza penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18328/2025 del 15/05/2025
- Sentenza penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18331/2025 del 15/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →