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Sentenza

Sentenza n. 424/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, n. 2254 del 1.9.2017

Giustizia amministrativa202502429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2254 del 1 settembre 2017, confermata in appello e in Cassazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti precari)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza civile passata in giudicato, notificata a mezzo PEC il 16 febbraio 2023. La sentenza aveva riconosciuto, tra l'altro, il diritto a un risarcimento commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto, con interessi legali, nonché la stessa progressione stipendiale spettante ai docenti assunti a tempo indeterminato e il pagamento delle eventuali differenze retributive. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale, né aveva adottato gli atti necessari all'attribuzione dei benefici. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero a una sentenza passata in giudicato, rilevando che erano ritualmente provati il titolo esecutivo, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, nonché l'assenza di pagamenti o adempimenti amministrativi. Ha ordinato al Ministero, entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza, di adottare i provvedimenti concessivi dei benefici riconosciuti dal giudice civile per ciascuna ricorrente: pagamento del risarcimento determinato secondo i criteri della sentenza ottemperanda, corresponsione degli interessi legali, riconoscimento della progressione stipendiale dei docenti a tempo indeterminato e pagamento delle eventuali differenze retributive. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per il personale scolastico, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per provvedere al pagamento e compiere gli atti necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in complessivi euro 800, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni in esecuzione di provvedimenti giudiziari può essere richiesto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo; decorso inutilmente tale termine, è configurabile l'inottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inadempimento dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato è configurabile quando il titolo sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e non risultino eseguiti né il pagamento né gli ulteriori adempimenti necessari.
  • La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente all'assenza di pagamenti anche parziali, consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare direttamente l'adozione dei provvedimenti attributivi e il pagamento delle somme secondo i criteri stabiliti dal titolo esecutivo.
  • In caso di persistente inerzia dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissandone competenza, termine e modalità di intervento sostitutivo a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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