Cassazione Civile, Ordinanza n. 03086/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
Una parte ha proposto istanza di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. per emendare un'ordinanza della Corte di cassazione che, nel dispositivo sulle spese, aveva liquidato il rimborso a favore della parte vittoriosa anziché a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Nel corso del procedimento sono state affrontate anche questioni di regolarità del contraddittorio e della procedura: la Corte ha rilevato che l'istanza era stata inizialmente comunicata solo al difensore dell'istante, poi anche alla controparte, e ha chiarito che l'istanza di correzione non equivale a un ricorso; tuttavia, ove seguita da iscrizione a ruolo d'ufficio e dalla comunicazione di cancelleria della proposta e del decreto di fissazione, il contraddittorio deve ritenersi integrato. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che il dispositivo della precedente ordinanza fosse rettificato nel senso che le spese di cassazione, già liquidate nella somma di euro 5.200,00 di cui euro 200 per esborsi, dovessero intendersi liquidate a favore dell'avv. Ugo Maria Chirico quale procuratore antistatario, con accessori e spese generali nella misura del 15%. La correzione è stata ritenuta possibile perché l'omessa indicazione dell'attribuzione al difensore costituiva una mera svista materiale.
Norme richiamate
richiamato come base normativa dell'istanza di correzione degli errori materiali
consente il potere della Corte di cassazione di emendare d'ufficio gli errori materiali; l'istanza non equivale a ricorso e il procedimento segue il rito camerale richiamato dalla norma
richiamato per la disciplina del procedimento camerale e per la facoltà delle parti di depositare memorie
richiamato quale disciplina generale della correzione dell'errore materiale; la notifica della proposta e del decreto integra il contraddittorio
citato indirettamente nel riferimento alle spese di soccombenza liquidate nel precedente provvedimento
Massime di principio
- L'istanza di correzione di errore materiale proposta nei confronti di una pronuncia della Corte di cassazione non ha natura di ricorso e non introduce un autonomo giudizio contenzioso, ma attiva il procedimento di correzione previsto dall'art. 391-bis c.p.c.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali in cassazione, a seguito dell'iscrizione a ruolo d'ufficio e della comunicazione alle parti della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale, il contraddittorio deve considerarsi validamente integrato, con possibilità per le parti di depositare memorie.
- L'omessa attribuzione al difensore antistatario delle spese di lite, quando la qualità sia stata ritualmente dichiarata e il dispositivo abbia erroneamente liquidato le somme alla parte anziché al difensore, integra un errore materiale emendabile per mera svista.
- La correzione dell'errore materiale può riguardare anche il solo dispositivo della decisione, quando il testo corretto emerga in modo univoco dal contenuto della pronuncia e dagli atti del giudizio precedente.
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