Sentenza n. 8226/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento della Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13/12/2022, avente ad oggetto: “D.M 6 luglio 2022 Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - Adempimenti attuativi”; di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e in particolare, per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; della Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413, dell'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, dell'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e di tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142, che ha introdotto il comma 9 bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la ricorrente aveva espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione. La pronuncia è stata resa ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., richiamato in relazione al sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della questione trattata.
Atto impugnato: Determinazione regionale di attuazione della disciplina sul ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, unitamente agli atti statali presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente aveva chiesto l'annullamento della determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo relativa agli adempimenti attuativi della certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Erano stati inoltre impugnati, per quanto occorresse, il decreto ministeriale 6 luglio 2022, il decreto ministeriale 6 ottobre 2022, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, l'Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2022 e gli ulteriori atti adottati ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 115/2022, che ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
in relazione al sopravvenuto difetto d’interesse dichiarato, il ricorso è improcedibile
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile alla definizione del giudizio.
Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile alla definizione del giudizio.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere integralmente compensate quando il giudice ravvisi la peculiarità della questione trattata.
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