Cassazione Penale, Sentenza n. 19651/2022 del 19/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di omesso versamento dell'IVA ex art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 per l'anno d'imposta 2014 (importo evaso €944.137), censurando in particolare la mancata acquisizione di prove ritenute decisive e il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (artt. 238 e 238-bis c.p.p.). La difesa aveva chiesto l'acquisizione di una sentenza e di verbali di altro procedimento che, a suo dire, dimostravano una crisi finanziaria aziendale rilevante e l'adozione di iniziative personali e bancarie per fronteggiarla, nonché la presenza di insoluti ingenti da parte dei principali clienti. In subordine si deduceva la mancanza dell'elemento soggettivo del reato o l'esistenza della causa di forza maggiore, sostenendo che la crisi di liquidita derivante da inadempimenti dei clienti escludeva il dolo salvo che non fossero state adottate tutte le iniziative possibili per adempiere all'obbligo tributario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che la Corte d'appello ha omesso di valutare compiutamente le prove e la richiesta di rinnovazione istruttoria relative alla crisi aziendale, e ha dato motivazioni ritenute contraddittorie o insufficienti rispetto agli elementi offerti dalla difesa. La Cassazione ha richiamato i principi di diritto secondo cui l'omesso versamento dell'IVA è normalmente sanzionato anche se dovuto a mancato incasso, salvo che la crisi di liquidita sia provata come inevitabile e siano state adottate tutte le iniziative per adempiere (anche attingendo al patrimonio personale); ha infine annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio e rivalutazione dell'istruttoria.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter
Prevede il reato di omesso versamento dell'IVA; la Corte ha ricordato che è normalmente sufficiente il dolo generico e che l'obbligo di versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle somme, salvo casi eccezionali in cui la mancanza di liquidita sia inevitabile e tutte le iniziative idonee per adempiere siano state adottate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-bis
Norma richiamata nel procedimento correlato; la sentenza richiedeva acquisizione di altra pronuncia che aveva assolto per art. 10-bis, utile a documentare la crisi aziendale e le ragioni dell'inadempimento
artt. 238 e 238-bis cod. proc. pen.
Norme sulla acquisizione di prove e sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte ha ritenuto che la richiesta difensiva di acquisizione e rinnovazione fosse rilevante e che la mancata valutazione o motivazione da parte della Corte d'appello fosse viziosa
Massime di principio
- L omesso versamento dell'IVA è di regola punibile anche se derivante dal mancato incasso delle somme: l'obbligo di versamento non coincide con l'effettiva riscossione, salvo regimi specifici (es. IVA per cassa).
- La crisi di liquidita derivante da insoluti dei clienti non esclude automaticamente il dolo richiesto dall'art. 10-ter: per escluderlo occorre dimostrare l inevitabilita della situazione e che siano state adottate tutte le iniziative possibili per adempiere, comprese misure che attingano al patrimonio personale o altre soluzioni finanziarie.
- La valutazione della sussistenza del dolo richiede una valutazione contestuale e motivata del quadro istruttorio: volume d affari, percentuale di insoluti rispetto al fatturato, iniziative di reperimento di credito, tempi e conseguenze pratiche di tali iniziative devono essere esaminati e motivati.
- Se la difesa chiede acquisizione di atti o rinnovazione dell istruttoria con prove sopravvenute o provanti la crisi, il giudice d appello deve valutare con motivazione l incisività di tali elementi; un rifiuto generico può determinare annullamento per vizio di motivazione.
- La forza maggiore come causa di esclusione della colpevolezza è applicabile solo in presenza di fatti non imputabili all imprenditore, imprevedibili e insanabili con iniziative ordinarie o straordinarie che egli avrebbe dovuto adottare.
- In situazioni simili è importante documentare con precisione le misure adottate per far fronte alla crisi (richieste di finanziamento, garanzie prestate, pagamenti personali, rateazioni richieste all Erario) e quantificare gli insoluti rispetto al fatturato per mostrare la non fisiologicità della situazione.
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