Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38847/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impetrazione per ottenere il riconoscimento della continuazione, in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen., tra reati di furto e tentato furto giudicati con nove sentenze relative a fatti commessi tra il 30/10/2012 e il 10/05/2015. Il Tribunale di Firenze aveva rigettato la richiesta ritenendo che mancassero elementi specifici di una programmazione anticipata degli episodi e richiamando la tendenza a delinquere del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione ha omesso di considerare valutazioni già compiute in sede cognitoria e precedenti statuizioni esecutive (che avevano unificato alcune condotte nello stesso arco temporale) e ha motivato in modo carente limitandosi a richiamare la tendenza a delinquere. La Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio, dovendo il giudice dell'esecuzione confrontarsi con i precedenti accertamenti e motivare adeguatamente l'eventuale disconoscimento della continuazione, pur restando libera la valutazione sul merito.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma applicabile per la richiesta in sede esecutiva del riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati; implica che il giudice dell'esecuzione valuti la sussistenza del vincolo di continuazione tra le condanne esistenti

  • Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo, Rv. 270074)

    «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»

    La continuazione richiede una valutazione articolata di molteplici indicatori e non può fondarsi sulla semplice ricorrenza o tendenza delinquenziale; occorre che i reati successivi fossero prevedibili già al primo episodio almeno nelle linee essenziali

  • Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017 (Miele, Rv. 271903)

    «il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento»

    Il giudice dell'esecuzione deve confrontarsi esplicitamente con le valutazioni già operate in sede di merito; se decide diversamente deve motivare perché disattende la valutazione cognitiva

Massime di principio

  • La continuazione può essere riconosciuta anche in sede esecutiva, ma richiede un'analisi approfondita di indicatori quali omogeneità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmabilità degli eventi
  • La semplice "tendenza a delinquere" non è, di per sé, sufficiente a escludere o a fondare la continuazione; il giudice deve esaminare elementi concreti di pianificazione o di un disegno criminoso unitario
  • Il giudice dell'esecuzione, pur avendo autonomia decisionale, non può ignorare le motivazioni e le conclusioni già formulate in sede di cognizione: se intende discostarsene deve fornire una motivazione puntuale che spieghi il perché
  • Se in precedenti provvedimenti esecutivi è già stata riconosciuta un'unificazione o continuazione per un arco temporale sovrapponibile, il nuovo giudice deve valutare e motivare esplicitamente la coerenza o la dissonanza rispetto a quelle decisioni
  • In caso di omissione o carenza motivazionale sul punto, la via corretta è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, non il semplice rigetto definitivo della richiesta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.