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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10980/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca del divieto di espatrio, applicato all'imputato ai sensi dell'art. 299 c.p.p. Il ricorrente contestava la mancanza di adeguata motivazione sull'esistenza della gravità indiziaria a suo carico (in particolare sottolineando l'incertezza circa la datazione e la rilevanza probatoria dell'impronta palmare repertata sull'autovettura) e la carenza argomentativa circa il pericolo di reiterazione del reato, che secondo la difesa non avrebbe caratteri di attualità e concretezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'interesse all'impugnazione, che deve essere concreto e attuale sia al momento della proposizione che al momento della decisione, era venuto meno perché, anteriormente all'udienza di discussione del ricorso per cassazione relativo al provvedimento cautelare, era intervenuta la sentenza definitiva di conferma della condanna all'ergastolo (sentenza n. 8367 del 09/02/2022) che aveva reso irrevocabile la posizione processuale dell'imputato. Perciò l'impugnazione non aveva più utilità pratica. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di 3.000 euro ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base procedurale per la richiesta di revoca del divieto di espatrio; il ricorso originario era diretto a ottenere la revisione della misura cautelare applicata ai sensi di tale articolo.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato dal Tribunale del riesame in relazione alla possibilità di valorizzare elementi nuovi ai fini della rivalutazione del compendio indiziario; la Corte ha osservato che non erano emersi elementi di novità processuale tali da mutare il giudizio sulla gravità indiziaria.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata relativamente al requisito soggettivo dell'interesse ad impugnare: la Corte ha interpretato l'interesse in chiave utilitaristica, richiedendo che sia concreto e attuale sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna dell'inammissibile al pagamento di una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha liquidato in 3.000 euro tale somma in assenza di ipotesi di esonero.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj)

    Principio richiamato secondo cui l'interesse ad impugnare va valutato in termini utilitaristici e deve essere concreto e attuale.

  • Giurisprudenza (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, Attanasio)

    Precedente richiamato per confermare che l'attualità dell'interesse a impugnare deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione.

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare davanti alla Corte di cassazione deve essere concreto e attuale sia al momento della proposizione che al momento della decisione: se, tra la proposizione e la decisione, viene meno l'utilità pratica dell'impugnazione (es. per sopravvenuta irrevocabilità della posizione processuale), il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • Per ottenere la revoca di una misura cautelare (es. divieto di espatrio) il ricorrente deve documentare elementi nuovi e concreti che modifichino il giudizio sulla gravità indiziaria o sul pericolo di reiterazione; mere contestazioni teoriche della prova già valutata non sono sufficienti.
  • La valutazione della gravità indiziaria e del pericolo di reiterazione può fondarsi su elementi assunti nei giudizi di merito e non richiede che il riesame riformuli integralmente la decisione se non emergono novità processuali rilevanti.
  • Dubbi sulla datazione o sulla provenienza di reperti scientifici (es. impronte) possono incidere sulla forza probatoria, ma devono tradursi in elementi nuovi e specifici per incidere su una misura cautelare già consolidata dalle decisioni di merito.
  • La Corte può condannare l'inammissibile al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende: il mancato rispetto del requisito dell'interesse processuale può avere conseguenze economiche per il ricorrente.

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