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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03545/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano generici e sostanzialmente ripetitivi rispetto a quelli già disattesi dalla Corte territoriale. Ha quindi confermato la decisione di merito, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, confermando nel resto la condanna pronunciata dal Tribunale, aveva solo ridotto l'importo della confisca. La contestazione riguardava il delitto di omesso versamento IVA commesso quale legale rappresentante di una società. Nel ricorso è stato dedotto, in sostanza, il difetto dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che l'omesso pagamento derivasse da una crisi di liquidità e da difficoltà economiche impeditive del versamento. La Corte ha ritenuto le doglianze generiche e in larga parte reiterative di censure già esaminate e respinte in appello, osservando che non erano state indicate circostanze concrete e specifiche idonee a dimostrare l'impossibilità di adempiere, salvo il richiamo alla scelta di pagare stipendi e fornitori, ritenuta inidonea a escludere la responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    integra il delitto di omesso versamento dell'IVA; la difesa non può escludere la colpevolezza con un richiamo meramente generico alla crisi di liquidità senza dimostrare specifiche e concrete circostanze impeditive dell'adempimento.

  • art. 616 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Nel reato di omesso versamento IVA, la mera allegazione di una crisi di liquidità non esclude la colpevolezza se non è accompagnata dalla prova di aver adottato tutte le misure esigibili per reperire le risorse necessarie al pagamento del tributo.
  • Per contestare utilmente l'elemento soggettivo in materia di omesso versamento, la difesa deve indicare in modo specifico le circostanze concrete che hanno impedito il versamento, non essendo sufficiente un richiamo astratto alle difficoltà economiche dell'impresa.
  • La scelta dell'amministratore di destinare le risorse disponibili al pagamento di stipendi o fornitori non ha, di per sé, efficacia liberatoria rispetto all'obbligo tributario e non esclude automaticamente la responsabilità penale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già esaminate e confutate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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