Cassazione Penale, Sentenza n. 21646/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva: confermato l'assenza di peculato e di tentativo di peculato (capi A-B) non ritenendo dimostrata un'appropriazione dolosa di somme trasferite da ASM Pavia ad A2E Servizi; e aveva assolto per il capo F) (frode in pubbliche forniture) asserendo che l'accordo illecito non era stato attuato. Nel ricorso in Cassazione si denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: si sosteneva che A2E fosse una società sostanzialmente "vuota" o a prevalente impronta privata, che i pagamenti ad A2E non avessero causa giustificativa (o fossero in larga parte indebitamente percepiti), che i patti parasociali non potevano legittimare subaffidamenti e che la Corte non avrebbe valorizzato testi, documenti e intercettazioni (anche il manoscritto in cui si parlava di gestione "anche se in maniera non ufficiale"). Quanto al capo F), si contestava che la Corte non avrebbe valutato iniziative concrete (es. interlocuzioni per volturazione contatori) dirette a realizzare la cessione/ricambio del contraente e pertanto a eseguire la frode.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo congruo la propria decisione: i rapporti tra ASM Pavia e A2E non risultavano simulati, A2E non era una "scatola vuota" ma aveva effettivamente eseguito in misura rilevante il programma contrattuale e vantava crediti giustificati; la pronuncia civile (Tribunale) che aveva dichiarato la nullità del contratto per violazioni delle norme sugli appalti, aveva peraltro accertato che A2E aveva concretamente adempiuto e che l'indebito accertato era limitato a circa €51.129,63, confermando quindi la valutazione della Corte d'appello. Quanto al capo F), il motivo è stato ritenuto generico: la Corte d'appello aveva correttamente distinto l'accordo criminoso (provato) dalla sua realizzazione (non provata) e dall'eventuale tentativo, e il ricorso non ha indicato in modo specifico quali elementi decisivi sarebbero stati omessi o valutati erroneamente. In sintesi: motivazione della Corte d'appello giudicata corretta e ricorso formatosi in modo non conformato ai criteri di specificità richiesti dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 353-bis c.p. (indicata nella sentenza come capo E)
La sentenza non decide sul capo E nel merito del ricorso ma il riferimento appare collegato ad altre imputazioni; non vi è una rielaborazione interpretativa di questa norma nella motivazione di cassazione contenuta nel provvedimento esaminato
La Corte d'appello e la Cassazione richiamano il principio che perché sussista il reato tentato occorre che l'accordo criminoso sia seguito da atti idonei ed efficaci diretti all'esecuzione: un mero accordo non attuato non è punibile neppure come tentativo se mancano atti esecutivi
norme sull'evidenza pubblica / appalti (richiamate in motivazione civile e penale)
La nullità del contratto per violazione delle norme sugli appalti può avere rilievo civile e amministrativo, ma non convalida automaticamente l'esistenza di peculato: occorre provare l'appropriazione dolosa del denaro e l'assenza di una causa giustificativa effettiva
Massime di principio
- La semplice nullità civile di un contratto d'appalto (per violazioni formali delle regole sugli appalti) non è di per sé prova di peculato: è necessario dimostrare l'appropriazione dolosa di somme pubbliche e l'assenza totale di causa giustificativa.
- Per configurare il peculato quando il denaro passa tra società partecipate o correlate, il pubblico ministero deve provare che la società beneficiaria non ha eseguito le prestazioni e che il passaggio di denaro era destinato a finalità personali; pagamenti effettuati in esecuzione di rapporti sostanziali e con prestazioni effettivamente eseguite escludono l'elemento soggettivo del reato.
- I patti parasociali o accordi interni tra soci possono spiegare l'assetto e la gestione dell'esecuzione dei servizi e, se coerenti con l'attività concreta svolta, possono giustificare trasferimenti economici tra società; non possono tuttavia giustificare atti illeciti se questi risultano provati.
- L'accordo criminoso non concreto e non seguito da atti esecutivi non configura il delitto consumato; perché sia configurabile il tentativo occorrono atti idonei diretti all'esecuzione dell'illecito.
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: critiche generiche, la scomposizione atomistica delle prove o la mera richiesta di diversa valutazione dei fatti rendono il ricorso inammissibile.
- La coesistenza di accertamenti civili che attestano l'effettività delle prestazioni ridimensiona fortemente le tesi accusatorie penali basate sulla presunta mancanza totale di causa giustificativa dei pagamenti.
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