Cassazione Penale, Ordinanza n. 02305/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano per tardività, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Catania. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso è stato ritenuto tardivo: la sentenza di appello era stata depositata il 4 giugno 2024, mentre il ricorso è stato proposto il 2 agosto 2024, oltre il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla scadenza del termine indicato nel dispositivo letto in udienza. Il ricorrente ha inoltre invocato, implicitamente per la questione del termine, il meccanismo di aumento di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., ma la Corte ha escluso la sua applicabilità perché l'imputato non era giudicato in assenza ed era collegato in videoconferenza all'udienza di lettura del dispositivo. È stata anche considerata irrilevante, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, la successiva correzione del dispositivo relativa alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, poiché la correzione di errore materiale non riapre i termini di impugnazione della sentenza.
Norme richiamate
individua il termine di impugnazione applicato dalla Corte; il ricorso, proposto oltre tale termine, è tardivo.
l'aumento di quindici giorni del termine per impugnare non si applica quando l'imputato non è giudicato in assenza ed è presente/collegato in videoconferenza all'udienza di lettura del dispositivo.
consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso per cassazione quando la causa di inammissibilità è rilevabile immediatamente.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non manchino profili di colpa.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso sia colpevolmente proposto.
Sez. 3, n. 13366 del 27/02/2024, Rv. 286104 - 01
la correzione di un errore materiale nel dispositivo o nella sentenza non riapre i termini per impugnare la decisione, ma consente al più di impugnare il solo provvedimento di correzione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto oltre il termine di impugnazione decorrente dal deposito della sentenza, anche se la sentenza contenga un successivo provvedimento di correzione di errore materiale.
- La proroga di quindici giorni del termine di impugnazione prevista per l'imputato giudicato in assenza non opera quando l'imputato non sia stato dichiarato assente e risulti collegato in videoconferenza all'udienza di lettura del dispositivo.
- La correzione di un errore materiale relativo a statuizioni accessorie non determina la riapertura del termine per impugnare la sentenza, ma può essere autonomo oggetto di ricorso solo il provvedimento correttivo.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è immediatamente rilevabile, la Corte di cassazione può dichiararla de plano e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p. in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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