Cassazione Penale, Sentenza n. 19849/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 3 anni e cauzione di 900 euro ai sensi del d.lgs. n.159/2011, art. 4 lett. a). Il ricorrente deduce l'assenza di attualità della pericolosità sociale perché l'ultima condotta criminosa risale al 2016, ha subito lunga detenzione senza reati successivi, ha ottenuto liberazione anticipata e svolge attività lavorativa; inoltre censura la durata della misura come sproporzionata e lamenta la mancata valutazione in appello delle eccezioni sollevate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano, in realtà, doglianze di merito già valutate e rigettate dalla Corte di appello con motivazione congrua. I giudici hanno ritenuto corretta la valutazione della pericolosità attuale effettuata dalla Corte di appello: rilevata la condanna definitiva per associazione mafiosa e il ruolo attivo del ricorrente (in particolare nelle estorsioni), la persistenza della custodia cautelare fino alla definitività della sentenza e la continuità dell'operatività dell'associazione giustificano la presunzione della stabilità del vincolo associativo integrata da specifici elementi di fatto. Il periodo di lavoro post-scarcerazione è stato ritenuto troppo breve per provare una effettiva dissociazione. È stata altresì confermata la proporzionalità della durata della misura. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011, art. 4 lett. a)
Predispone la misura della sorveglianza speciale per soggetti di pericolosità sociale; nel caso concreto è stata applicata per pericolosità qualificata derivante dall'appartenenza a organizzazione mafiosa
Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 (Gattuso)
Principio secondo cui, nell'applicazione di misure di prevenzione per indiziati di appartenenza mafiosa, è possibile ricorrere a presunzioni semplici sulla stabilità del vincolo associativo solo se queste sono corroborate da specifici elementi di fatto e non costituiscono l'unico fondamento dell'accertamento dell'attualità della pericolosità
Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018
Occorre valutare l'evoluzione della personalità del proposto nel periodo di espiazione della pena e tenere conto di indicatori quali il livello di coinvolgimento nel gruppo, la capacità operativa del gruppo e i comportamenti indicativi di abbandono delle logiche criminali
Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018
Individua tre indicatori fondamentali per valutare l'attualità della pericolosità: grado di coinvolgimento del soggetto, tendenza del gruppo a mantenere la capacità operativa, e manifestazioni comportamentali di dissociazione
Massime di principio
- La mera anzianità temporale dell'ultimo reato non esclude automaticamente l'attualità della pericolosità se sussistono elementi che corroborano la persistenza del vincolo associativo
- Se è accertata la partecipazione all'associazione mafiosa, è ammessa una presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo, ma questa deve essere confermata da specifici elementi di fatto e non può costituire l'unico fondamento della misura
- Nella valutazione della pericolosità attuale vanno considerati almeno tre indicatori: intensità del coinvolgimento del soggetto, capacità operativa dell'organizzazione e segnali concreti di dissociazione (es. durata e qualità del lavoro post-detenzione, assenza di contatti con l'ambiente criminale)
- Periodi brevi di buona condotta o di occupazione lavorativa dopo la scarcerazione possono indicare un avvio di reinserimento ma sono insufficienti a interrompere la presunzione di pericolosità se la militanza mafiosa è stata lunga e il ruolo ricoperto è stato rilevante
- La proporzionalità della durata della misura va valutata in rapporto al grado di integrazione del soggetto nell'organizzazione e alla gravità/centralità del ruolo svolto
- In sede di Cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre una rivalutazione di merito già compiuta e motivata dai giudici di merito; il ricorso deve invece dedurre violazioni di legge o vizi formali che incidano sulla correttezza del procedimento
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