Cassazione Penale, Ordinanza n. 25857/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza del Tribunale/Giudice dell'udienza preliminare di Genova che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il ricorso è stato dichiarato proposto personalmente dall'imputato, senza che risulti la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il motivo di ricorso, per come emerge dal testo, non viene esaminato nel merito perché la Corte rileva un vizio formale di inammissibilità: dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. È stato inoltre precisato che non vale, a tal fine, né l'autenticazione della sottoscrizione da parte di un legale, né la firma del difensore 'per accettazione' del mandato e della delega al deposito, perché ciò non trasferisce al difensore la titolarità dell'atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che il ricorso era stato proposto personalmente e non risultava sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata affrontata nel merito la sentenza di patteggiamento impugnata.
Norme richiamate
regola la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che costituisce il provvedimento impugnato
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi evidenti
ha modificato l'art. 613 c.p.p. rendendo necessario il patrocinio di un difensore cassazionista per il ricorso
non citato nel testo
art. 613 c.p.p. come modificato dalla L. n. 103/2017
impone la sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato davanti alla Corte di cassazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, quale atto a struttura personale, non può essere validamente proposto dalla parte personalmente quando la legge richiede la sottoscrizione di un difensore munito di speciale abilitazione dinanzi alla Corte di cassazione.
- Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., la mancanza della sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale integra una causa di inammissibilità del ricorso, rilevabile senza esame del merito.
- L'autenticazione della firma del ricorrente da parte di un difensore, così come la sottoscrizione 'per accettazione' del mandato o della delega al deposito, non equivalgono alla sottoscrizione dell'atto da parte del difensore titolare del potere di impugnazione.
- Quando l'inammissibilità del ricorso emerge in modo immediato dal testo dell'atto, la Corte può dichiararla senza formalità e porre a carico del ricorrente spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.
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