Cassazione Penale, Sentenza n. 30228/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Roma (confermata dalla Corte d'Appello di Roma) contestando: 1) la ricostruzione della condizione soggettiva di "pericolosità" di Crescimone Maria, ritenuta sulla base di un precedente decreto applicativo della sorveglianza speciale (periodo 2004-2015), e l'insussistenza della abitualità/continuità di reati lucrogenetici nel periodo considerato; 2) la mancanza del parametro della "correlazione temporale" tra la condizione di pericolosità e gli investimenti; 3) l'erronea valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni acquistati; 4) per il terzo (Cres cimone Gaetano) la non fittizietà dell'intestazione dei beni e la sussistenza di redditi da attività di recupero rottami non dichiarati ma reali. I difensori hanno quindi contestato l'applicazione del d.lgs. n.159/2011 e la motivazione sulle prove della sproporzione e della titolarità effettiva dei beni.
La decisione
I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto legittima la ricostruzione della pericolosità soggettiva di Crescimone Maria poiché il decreto applicativo della misura personale del 12/12/2016 è divenuto definitivo e non è stato revocato; pertanto i fatti e il periodo 2004-2015 restano fondanti per la confisca. Sul profilo della sproporzione la Corte ha confermato le valutazioni della Guardia di Finanza e del Tribunale: il disavanzo tra redditi dichiarati e valore degli investimenti è "marcoscopico" (oltre un milione di euro) e le prove offerte da Gaetano (ricevute e una dichiarazione di terzi) sono insufficienti a ricostruire un volume d'affari che riequilibri la sproporzione. La fittizietà dell'intestazione è stata ritenuta logicamente dimostrata dalla notevole sproporzione e dall'assenza di beni anteriori al periodo di pericolosità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011 (Codice antimafia)
art. 1, comma 1, lett. b); art. 24, comma 3; art. 28
L'art.1, comma1, lett. b) definisce la condizione soggettiva di pericolosità; la decisione applicativa personale definitiva (misura di prevenzione) vincola le successive valutazioni civili/patrimoniali salvo revoca; l'art.24 comma3 consente l'ancoraggio dell'accertamento soggettivo al precedente provvedimento; l'art.28 disciplina l'eventuale procedimento di revoca. La Corte ha ritenuto che un provvedimento personale divenuto definitivo non può essere rimesso in discussione in assenza di incidente revocatorio.
Decisione Corte Costituzionale n.24/2019
Richiamata per il profilo della necessità di valutare la continuità/abitualità e la correlazione temporale tra condotte illecite e acquisti, ma la Corte ha ritenuto comunque applicabile il precedente provvedimento definitivo.
Giurisprudenza di legittimità citata
Sez. U. n.3513/2022 (Fiorentino); Sez. I n.15954/2022
La Corte ha richiamato orientamenti secondo i quali il provvedimento personale definitivo vincola e che chi contesta la sproporzione deve fornire prova adeguata della redditività lecita (anche per attività economiche in nero) mediante documentazione contabile/idonea. L'assenza di scritture contabili e l'offerta di semplici ricevute non sono sufficienti a rimuovere la presunzione di sproporzione.
Massime di principio
- Un provvedimento di prevenzione personale divenuto definitivo (es. sorveglianza speciale) costituisce elemento vincolante e può essere utilizzato come base per successivi provvedimenti di confisca preventiva, salvo che non sia stato ottenuto e accolto un incidente di revoca.
- Per contestare la sussistenza della "pericolosità" o della sua estensione temporale è necessario agire con strumenti specifici (es. istanza di revoca del precedente provvedimento) o fornire prove concrete che dimostrino l'errore dell'accertamento definitivo.
- La confisca per sproporzione può essere fondata su valutazioni economiche e indici logici: un marcato disavanzo tra redditi dichiarati e valore degli acquisti è elemento fondante, specie se non esistono prove di redditi leciti precedenti o di capacità economica del terzo intestatario.
- Il terzo che si pretende titolare effettivo deve provare la legittima acquisizione dei beni con documentazione adeguata (scritture contabili, fatture, contratti, estratti conto, dichiarazioni fiscali). Ricevute isolate o dichiarazioni non specifiche sono normalmente insufficienti.
- La fittizietà dell'intestazione può essere dimostrata anche logicamente dalla sproporzione e dall'assenza di elementi che attestino la capacità economica pregressa del terzo; tuttavia l'onere della prova resta in capo all'accusa, che può avvalersi di valutazioni indiziarie quando sono stringenti.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi è consigliabile: 1) ottenere la revoca o revisione di provvedimenti personali definitivi se errati; 2) documentare in modo completo redditi e flussi finanziari (contabilità, fatture, estratti conti, contratti, testimoni qualificati); 3) dimostrare l'esistenza di beni o redditi anteriori al periodo di pericolosità per provare la non correlazione temporale.
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