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Ordinanza

Ordinanza n. 70/2026 - Venezia, Sezione 4

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: - della nota di Avepa prot. -OMISSIS- del 14.08.2025 a firma del Dirigente dell'Area Gestione FESR, di rigetto della Domanda di sostegno ID -OMISSIS- presentata in data 15.05.2025 ai fini della partecipazione a “PR -OMISSIS- - DGR n. 71/2025 Bando per rigenerare le imprese del comparto turistico ricettivo supportandone la maggiore accessibilità, lo sviluppo tecnologico, la transizione digitale ed ecologica. Terza edizione”; - della nota di Avepa prot. -OMISSIS- del 02.10.2025 a firma del Dirigente dell'Area Gestione FESR, di comunicazione dell'approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili e dell'elenco delle domande non ammissibili a “PR -OMISSIS- - DGR n. 71/2025 Bando per rigenerare le imprese del comparto turistico ricettivo supportandone la maggiore accessibilità, lo sviluppo tecnologico, la transizione digitale ed ecologica. Terza edizione”; - del decreto di Avepa prot. -OMISSIS- rep. n. -OMISSIS- del 11.09.2025 a firma del Dirigente dell'Area Gestione FESR, di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili e finanziabili con relativo impegno di spesa a “PR -OMISSIS- - DGR n. 71/2025 Bando per rigenerare le imprese del comparto turistico ricettivo supportandone la maggiore accessibilità, lo sviluppo tecnologico, la transizione digitale ed ecologica. Terza edizione”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5\12\2025, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del verbale n. -OMISSIS- del 18.07.2025 - datato 21.07.2025 – della Commissione Tecnica di Valutazione nominata con decreto del Commissario Straordinario dell’Avepa n. -OMISSIS-del 29.05.2025 e n. -OMISSIS- del 12.06.2025, nel procedimento “Programma Regionale FESR 2021-2027 DGR n. 71/2025 Azione -OMISSIS- “Rigenerazione e innovazione delle imprese. Interventi finalizzati a sostenere la valorizzazione turistica del territorio” del PR FESR 2021-2027”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso.

Giustizia amministrativa202502172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di sostegno presentata nell’ambito di un bando regionale FESR, nonché atti di approvazione della graduatoria e verbale della commissione tecnica di valutazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente gestore del fondo)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di sostegno presentata nell’ambito di un bando regionale FESR diretto a sostenere la rigenerazione, l’accessibilità, lo sviluppo tecnologico e la transizione digitale ed ecologica delle imprese del comparto turistico-ricettivo. Sono stati inoltre impugnati gli atti di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili e finanziabili e, con motivi aggiunti, il verbale della commissione tecnica di valutazione. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma precisa che, all’esito dell’esame proprio della fase cautelare, non è emerso il periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Il Collegio ha ritenuto insussistente il periculum in mora, rilevando che il pregiudizio prospettato è meramente economico e, in quanto tale, astrattamente riparabile mediante risarcimento. Ha inoltre valorizzato la dichiarazione resa da Avepa e recepita nel verbale d’udienza, secondo cui sono stati costituiti fondi di riserva in relazione all’esito del contenzioso. La misura cautelare è stata quindi negata senza definire nel merito la legittimità degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate, poiché al momento della proposizione della domanda la ricorrente non era a conoscenza dell’esistenza dei fondi di riserva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo; il rigetto è dipeso dall’insussistenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo non può essere concessa se il pregiudizio dedotto è esclusivamente economico e risulta, in linea di principio, integralmente riparabile mediante il risarcimento del danno.
  • L’esistenza di fondi di riserva accantonati dall’amministrazione in funzione dell’esito del contenzioso può escludere o attenuare il periculum in mora, poiché assicura la possibilità concreta di soddisfare le eventuali pretese economiche della parte ricorrente.
  • La compensazione delle spese cautelari può essere disposta quando l’elemento decisivo per escludere il periculum, reso noto dall’amministrazione in udienza, non era conosciuto dalla parte al momento della proposizione della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelareSpese di lite
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRisarcimento del danno da attività amministrativa

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