Sentenza del 25/09/2015 n. 19054 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attestava la regolarità della definizione agevolata e ha rilevato l’assenza di contestazioni tra le parti. Di conseguenza, ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, poiché l’estinzione è derivata dal condono.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva annullato l’avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno 2000. L’accertamento contestava al contribuente l’omessa dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno edificatorio. Nel corso del giudizio, tuttavia, il contribuente aveva presentato domanda di definizione della lite ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, versando integralmente quanto dovuto.
Norme richiamate
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12
La disposizione consente la definizione agevolata di determinate controversie tributarie mediante presentazione della domanda e pagamento delle somme dovute. Quando la definizione è regolare e non contestata, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria, se regolarmente perfezionata mediante domanda e pagamento integrale delle somme richieste, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo.
- In presenza di un condono o di una definizione della controversia intervenuta durante il giudizio, il giudice non decide più nel merito dell’accertamento originario, ma verifica la regolarità della definizione e dichiara estinto il processo.
- Quando l’estinzione deriva dall’adesione a una definizione agevolata, le spese processuali possono essere compensate tra le parti, salvo diversa previsione o specifiche ragioni contrarie.
- La dichiarazione di estinzione non equivale a una pronuncia di fondatezza dell’accertamento fiscale né a una vittoria nel merito dell’Agenzia delle Entrate: il procedimento si chiude per effetto della definizione transattiva o agevolata.
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