Sentenza del 25/01/2019 n. 574 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 68/2019 TARI - AVVISO DI LIQUIDAZIONE - Esclusione dal tributo di superfici produttive di rifiuti non conferibili al pubblico servizio - Comunicazione al Comune - Necessita - Verbale di accesso - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento TARI 2014 contestando la superficie tassata, pari a 384 mq. Ha sostenuto che solo 170,78 mq fossero destinati alla produzione di rifiuti urbani e assimilati, mentre 213,60 mq fossero utilizzati per attività sanitarie produttrici di rifiuti speciali, smaltiti autonomamente tramite impresa autorizzata. La società ha invocato la planimetria dei locali, il contratto di smaltimento e le fatture, sostenendo inoltre che il Comune conoscesse già la destinazione delle aree in virtù del verbale di accesso e delle autorizzazioni sanitarie.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso e annullato l'avviso. In appello, però, la CTR Campania ha accolto l'impugnazione del Comune, ritenendo legittima la tassazione dell'intera superficie di 384 mq. Secondo la sentenza, per ottenere l'esclusione TARI delle aree produttive di rifiuti speciali il contribuente deve presentare al Comune una specifica dichiarazione o comunicazione, nei termini previsti dal regolamento, indicando le superfici, le tipologie di rifiuti e allegando la documentazione sul loro smaltimento, inclusi, ove richiesti, MUD, formulari, registri, autorizzazioni, attestazioni e fatture. La semplice conoscenza delle attività da parte del Comune e il verbale di accesso non sostituiscono tale adempimento. C. s.r.l. è stata inoltre condannata a rifondere al Comune 700 euro per il primo grado e 1.000 euro per il grado d'appello.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
La TARI è dovuta da chiunque possiede, occupa o detiene locali o aree suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani e assimilati.
La detenzione o occupazione di superfici potenzialmente produttive di rifiuti costituisce il presupposto generale del tributo; l'esclusione di specifiche aree produttive di rifiuti speciali costituisce un'eccezione che deve essere fatta valere e documentata dal contribuente.
Regolamento comunale di Napoli sulla IUC/TARI, deliberazioni consiliari n. 27 del 21 maggio 2014 e n. 46 del 7 agosto 2014
Art. 8: le circostanze che escludono l'obbligo di conferimento devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili mediante elementi obiettivi o idonea documentazione. Art. 9: non si tiene conto delle superfici dove si formano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali non assimilati o pericolosi; per fruire dell'esclusione occorre indicare superfici, usi e tipologie di rifiuti e comunicare i quantitativi prodotti con la documentazione dello smaltimento.
L'agevolazione o esclusione non opera automaticamente: il contribuente deve rispettare gli obblighi dichiarativi e documentali stabiliti dal regolamento comunale e dimostrare puntualmente quali aree debbano essere escluse.
Metodo per la determinazione della tariffa, articolato in una quota fissa e una quota variabile.
La sentenza richiama il decreto quale criterio di determinazione delle tariffe TARI per utenze domestiche e non domestiche.
D.Lgs. n. 507 del 1993, articoli 62 e 70
Obblighi relativi alla denuncia e all'esclusione dalla superficie tassabile.
Il contribuente deve fornire all'amministrazione i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree non tassabili; il verbale di accesso dell'amministrazione non rende superflua la denuncia o comunicazione richiesta.
Cassazione civile, sentenza n. 3660/2015
È onere del contribuente informare il Comune al fine di ottenere l'esclusione dalla tassazione di alcune aree.
L'esclusione dalla tassazione richiede una specifica iniziativa informativa del contribuente.
Cassazione civile, sentenza n. 5047/2015
Il verbale di accesso redatto dai tecnici comunali non rende superflua la presentazione della denuncia ai fini dell'esonero dal pagamento della tassa.
La conoscenza acquisita dal Comune tramite sopralluogo o accertamento d'ufficio non sostituisce gli adempimenti dichiarativi posti a carico del contribuente.
Massime di principio
- L'esclusione TARI delle superfici che producono rifiuti speciali non è automatica e deve essere richiesta dal contribuente con una comunicazione o dichiarazione specifica, nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento comunale.
- È necessario delimitare con precisione le aree escluse e documentare sia la tipologia e quantità dei rifiuti prodotti sia il loro effettivo smaltimento tramite soggetti autorizzati.
- Plan imetrie, contratti e fatture di smaltimento possono essere utili come prova, ma non necessariamente sostituiscono la comunicazione formale richiesta dal regolamento, soprattutto quando questa deve contenere dati ulteriori come codici CER, MUD e formulari.
- Il verbale di sopralluogo, le autorizzazioni amministrative o la conoscenza di fatto dell'attività da parte del Comune non eliminano l'onere dichiarativo del contribuente.
- In assenza di una richiesta tempestiva e documentata, l'amministrazione può legittimamente tassare l'intera superficie, salvo le eventuali riduzioni forfettarie previste dal regolamento quando non sia possibile individuare con precisione le aree produttive di rifiuti speciali.
- La regola pratica è conservare e trasmettere annualmente, nei termini previsti, una documentazione completa e coerente: planimetria, destinazione delle aree, codici CER, MUD, formulari, registri, autorizzazioni dell'impianto e fatture di smaltimento.
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