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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27371/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto dell'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. da lui proposta, insieme ad altra parte, avverso un atto di precetto notificato da un istituto di credito quale mandataria del creditore procedente. Il precetto intimava il pagamento di una somma molto elevata in qualità di garanti di una società debitrice. Nei motivi di ricorso il ricorrente ha sostenuto, in sintesi, che i patti successivi intercorsi tra il creditore e uno dei soggetti originariamente obbligati avrebbero integrato una novazione idonea a liberare anche le garanzie originarie; tuttavia la Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali censure perché ha rilevato che il ricorso era redatto in modo "assemblato", con integrale riproduzione di atti e documenti, e soprattutto privo di una chiara e sintetica esposizione dei fatti di causa essenziali alla comprensione dei motivi, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto assorbente il difetto del requisito di chiarezza e sinteticità dell'esposizione dei fatti, osservando che l'atto era costruito mediante riproduzione integrale degli atti difensivi e non consentiva di ricostruire in modo comprensibile il rapporto originario, il contenuto del successivo contratto che si assumeva novativo e lo svolgimento del giudizio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore della resistente, con distrazione a favore del difensore, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato solo per descrivere l'azione di merito originaria proposta avverso il precetto.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso

    l'esposizione dei fatti deve essere chiara, sintetica e limitata agli elementi essenziali; la riproduzione integrale di atti e documenti, se rende oscuro il ricorso, comporta inammissibilità.

  • art. 24 Cost.

    la Corte collega il requisito di sinteticità alla tutela effettiva del diritto di difesa e alla non imposizione di oneri processuali superflui.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    il rispetto della chiarezza e sinteticità del ricorso viene posto in relazione ai principi del giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    richiamato quale parametro convenzionale del giusto processo cui deve conformarsi la disciplina processuale.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione dei fatti chiara, sintetica e circoscritta agli elementi essenziali per la comprensione delle censure; la riproduzione integrale di atti e documenti, se non accompagnata da una efficace sintesi, può rendere il ricorso inammissibile.
  • L'onere di autosufficienza del ricorso non è assolto mediante la mera trascrizione di atti processuali: il ricorrente deve ricostruire in modo intellegibile il rapporto controverso, il contenuto rilevante degli atti e lo svolgimento del processo.
  • Quando il difetto di esposizione dei fatti di causa è sostanziale e insuperabile, la Corte può dichiarare inammissibile il ricorso senza esaminare i motivi di merito, con conseguente preclusione di ogni ulteriore questione.
  • La violazione del requisito di chiarezza e sinteticità del ricorso è valutata anche alla luce della funzione del processo come strumento di effettiva tutela del diritto di difesa e del giusto processo, evitando aggravamenti processuali inutili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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