Sentenza n. 1737/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza nei confronti del ricorrente, emesso dal Prefetto di Vercelli in data-OMISSIS-e notificato in data 12/06/2025, nella parte in cui gli è stato ingiunto “…il pagamento della somma equivalente ai costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito, determinata, secondo una prima sommaria valutazione in euro 4.900,84, pari al costo pro capite/pro die pattuito dall’Amministrazione, comprensivo di IVA e pocket money, per la gestione del servizio di accoglienza con l’Ente gestore moltiplicato per il numero di giorni in cui il richiedente ha usufruito del beneficio sine titulo, dal 1 ottobre 2024 (mese successivo alla data di pagamento dell’emolumento tale per cui viene raggiunta la somma dell’assegno sociale annuale) alla data di adozione del presente provvedimento…”; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di pagamento dei costi delle misure di accoglienza indebitamente usufruite, inserita nel provvedimento di revoca dell’accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la parte del provvedimento prefettizio con cui, contestualmente alla revoca delle misure di accoglienza, gli era stato ingiunto il pagamento di euro 4.900,84, calcolati sulla base del costo pro capite/pro die del servizio di accoglienza, per il periodo successivo al superamento della soglia dell’assegno sociale. Ha dedotto la violazione della normativa europea e nazionale in materia di accoglienza, contestando la legittimità della pretesa restitutoria. In via pregiudiziale, il TAR ha esaminato la propria giurisdizione, rilevando che la Prefettura esercita un potere discrezionale soggetto ai principi di proporzionalità e adeguatezza e che l’ingiunzione era stata adottata quale conseguenza della revoca dell’accoglienza, non con atto autonomo. Nel merito, il ricorrente ha contestato la quantificazione e le modalità di adempimento dell’obbligo restitutorio, in particolare il pagamento integrale in un’unica soluzione entro un breve termine, pur essendo prevista soltanto la possibilità di chiedere successivamente la rateizzazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa sull’intera controversia. La revoca dell’accoglienza e l’ingiunzione di rimborso sono state considerate strettamente connesse, poiché fondate su elementi comuni e contenute nel medesimo provvedimento; inoltre, l’art. 23, comma 5, d.lgs. 142/2015 attribuisce espressamente al giudice amministrativo la cognizione sull’impugnazione del provvedimento di riduzione o revoca delle misure di accoglienza. Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittimi l’accertamento dei presupposti della revoca, fondato sulla disponibilità stabile e duratura di sufficienti mezzi di sussistenza derivante dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e la quantificazione del rimborso sulla base dei costi effettivamente sostenuti dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 23, comma 6, d.lgs. 142/2015. È stata invece ritenuta illegittima la modalità di pagamento in unica soluzione. La proporzionalità deve riguardare non solo l’an e il quantum della restituzione, ma anche il quomodo dell’adempimento, tenendo conto dei redditi effettivamente percepiti e della necessità di preservare i mezzi minimi di sussistenza dell’interessato. Non è sufficiente rinviare a una futura e incerta istanza di rateizzazione: l’ingiunzione deve già prevedere modalità rateali proporzionate. Il ricorso è stato quindi parzialmente accolto, con annullamento dell’ingiunzione di pagamento e obbligo della Prefettura di rideterminare le modalità di restituzione nel rispetto della proporzionalità. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 23, comma 5, d.lgs. 142/2015
Attribuisce al giudice amministrativo la cognizione sull’impugnazione dei provvedimenti di riduzione o revoca delle misure di accoglienza; nel caso concreto, sostiene la giurisdizione amministrativa anche sulla connessa ingiunzione restitutoria.
art. 23, comma 6, d.lgs. 142/2015
Consente la quantificazione del rimborso sulla base dei costi sostenuti dall’Amministrazione per il servizio di accoglienza indebitamente usufruito.
art. 23, lett. d), d.lgs. 142/2015
La disposizione deve essere disapplicata, nella parte rilevante, ove non subordinasse il rimborso al rispetto delle condizioni di proporzionalità previste dal diritto dell’Unione europea.
art. 26 direttiva 2013/33/UE
Subordina la possibilità di ottenere il rimborso parziale o integrale delle spese di accoglienza al rispetto del principio di proporzionalità e alla valutazione delle condizioni economiche e del comportamento del richiedente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La controversia sull’ingiunzione di rimborso dei costi delle misure di accoglienza rientra nella giurisdizione amministrativa quando l’ingiunzione è adottata contestualmente e quale conseguenza della revoca dell’accoglienza, perché revoca e restituzione costituiscono statuizioni strettamente connesse nell’esercizio di un potere amministrativo unitario.
- La pretesa restitutoria relativa alle misure di accoglienza deve essere esercitata nel rispetto dell’art. 26 della direttiva 2013/33/UE e del principio di proporzionalità, valutando le condizioni economiche del richiedente, l’effettivo miglioramento delle sue condizioni di vita e l’eventuale occultamento di risorse o rilascio di dichiarazioni false.
- Il principio di proporzionalità incide non soltanto sull’an e sul quantum del rimborso, ma anche sulle modalità di adempimento dell’obbligazione restitutoria, che devono evitare di compromettere i mezzi minimi di sussistenza dell’obbligato.
- È illegittima un’ingiunzione che imponga il pagamento integrale in unica soluzione e rinvii a un’eventuale futura istanza di rateizzazione, senza predeterminare nel provvedimento modalità di pagamento già proporzionate ai redditi effettivamente percepiti dall’interessato.
- Quando annulla l’ingiunzione soltanto per le modalità sproporzionate di adempimento, il giudice amministrativo può imporre all’Amministrazione di rideterminare tali modalità, mantenendo ferma la legittimità dell’accertamento del presupposto della revoca e della quantificazione dei costi restitutori.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1690/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1691/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1692/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1693/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1694/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 3 ago 2026Sentenza n. 1695/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →