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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26411/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso dell'imputato per due motivi principali: (1) nullità del giudizio d'appello per violazione del diritto di difesa poiché la Corte ha celebrato l'udienza in forma cartolare (camera di consiglio) nonostante il difensore avesse tempestivamente presentato istanza di trattazione orale (PEC del 12/01/2021) e nonostante fosse stata chiesta la differizione per legittimo impedimento dell'imputato (positività al COVID-19); (2) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. d) c.p.p., per presunta inattendibilità della persona offesa e per il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria (ri-esame del teste Piccinni).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la richiesta tempestiva di trattazione orale del difensore imponeva l'applicazione del rito ordinario e la partecipazione delle parti, con conseguente obbligo di rinvio in caso di legittimo impedimento dell'imputato. La celebrazione in forma cartolare ha violato il contraddittorio (art. 111 Cost.; art. 6 CEDU), determinando una nullità di regime intermedio. La sentenza impugnata è stata annullata senza decisione nel merito e il processo è stato rinviato alla Corte d'Appello di Salerno per nuovo giudizio. La censura relativa alla motivazione è stata assorbita. Sono state liquidate alla parte civile le spese sostenute anche in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 23 dl. 9 novembre 2020, n. 149 (disposizioni emergenziali sul processo d'appello)

    termine perentorio di 15 giorni per la richiesta scritta di discussione orale

    La richiesta scritta e tempestiva di trattazione orale impone che il giudizio d'appello si svolga con rito ordinario (con partecipazione delle parti); lo svolgimento in forma cartolare nonostante tale richiesta integra violazione del contraddittorio e genera nullità di regime intermedio.

  • art. 23 (e art. 23-bis) dl. 28 ottobre 2020, n. 137 (discipline emergenziali poi incorporate)

    Norme emergenziali che hanno stabilito modalità semplificate di svolgimento delle udienze e previsione della trattazione in camera di consiglio salvo richiesta opposta; la disciplina richiede il rispetto delle forme telematiche per le istanze e tutela la possibilità di richiedere la discussione orale.

  • art. 24 dl. n. 137/2020 (disposizioni per il deposito telematico)

    Ha individuato gli indirizzi PEC e le modalità tecniche per il deposito telematico degli atti; la corretta trasmissione tramite gli indirizzi indicati è requisito procedurale per la validità della richiesta telematica.

  • art. 111 Costituzione e art. 6 CEDU

    Garantiscono il diritto al contraddittorio e al giusto processo; la violazione di tali principi per celebrazione del processo senza effettiva partecipazione della difesa determina annullabilità del procedimento.

  • art. 178, comma primo, lett. c) e art. 180 c.p.p.

    Norme che individuano le nullità che si possono rilevare e i rimedi; la Corte ha ritenuto che la violazione del contraddittorio configurasse nullità di regime intermedio deducibile in sede di legittimità.

  • art. 606, lett. d) c.p.p.

    Ground di cassazione relativo a vizio di motivazione; nel caso la censura sulla motivazione è stata assorbita in ragione dell'annullamento per nullità procedurale.

Massime di principio

  • Una richiesta di trattazione orale presentata tempestivamente e secondo le modalità previste nelle norme emergenziali impone l'applicazione del rito ordinario; la celebrazione in forma cartolare non è ammissibile se la richiesta è valida.
  • La corretta trasmissione tramite gli indirizzi PEC e nel formato tecnico previsto è cruciale: la parte deve conservare prova dell'invio e la cancelleria deve annotare/ricevere l'istanza; in caso di mancata considerazione da parte dell'ufficio ciò può integrare vizio rilevante.
  • La mancata partecipazione della difesa o dell'imputato per effetto di scelte procedurali ingiustificate integra una lesione del diritto di difesa (art. 111 Cost., art. 6 CEDU) e può determinare nullità deducibile in cassazione.
  • Se è lamentata anche la carenza di motivazione, tale censura può risultare assorbita se il vizio procedurale (es. nullità per violazione del contraddittorio) determina l'annullamento dell'intero procedimento.
  • In situazioni analoghe la difesa deve: (a) inviare la richiesta con mezzi certificati alle PEC indicate dalla norma e conservare le ricevute; (b) sollecitare la cancelleria se la richiesta non viene registrata; (c) chiedere immediatamente il rinvio in caso di legittimo impedimento dell'imputato per tutelare il diritto alla partecipazione personale.

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