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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36254/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare promossa originariamente da un istituto di credito e poi proseguita da altri soggetti, una dei debitori esecutati ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., contestando i crediti azionati. Il Tribunale ha accolto l'opposizione dichiarando la carenza di legittimazione passiva delle convenute; la Corte d'appello ha confermato. La cessionaria dei crediti ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Con il primo ha denunciato la nullità dell'intero giudizio per violazione degli artt. 101, 102, 111, 615 e 617 c.p.c., sostenendo che nel giudizio di merito non erano stati evocati tutti i litisconsorti necessari: l'altro debitore esecutato, l'originario creditore procedente e un creditore intervenuto, in una situazione in cui era stata anche contestata la perdita della titolarità sostanziale dei crediti e la legittimazione attiva dei soggetti subentrati. I motivi successivi riguardavano sviluppi del giudizio e questioni affrontate in un contraddittorio non integro.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che nelle opposizioni esecutive sussista litisconsorzio necessario tra tutti i debitori esecutati e tutti i creditori che rivestano la qualità di procedente o di interventore al momento dell'instaurazione dell'opposizione. Poiché nel giudizio di merito non erano state chiamate tutte le parti necessarie, la sentenza e l'intero giudizio sono stati dichiarati nulli per difetto di integrità del contraddittorio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    disciplina l'opposizione all'esecuzione promossa dalla debitrice esecutata nel caso concreto.

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 615 c.p.c. per dedurre la nullità del giudizio.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato per sostenere la violazione del contraddittorio e la nullità del giudizio per mancata partecipazione di parti necessarie.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato quale norma sull'integrità del contraddittorio in presenza di litisconsorzio necessario.

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla regolare partecipazione al giudizio delle parti necessarie.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    indicato come base per la cassazione con rinvio al giudice di primo grado, con rinnovazione del giudizio a contraddittorio integro.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni esecutive sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i debitori esecutati e tutti i creditori che abbiano la qualità di procedente o di interventore al momento in cui l'opposizione è proposta.
  • La mancata partecipazione di anche una sola delle parti necessarie determina la nullità dell'intero giudizio di merito e della sentenza resa all'esito del processo.
  • La nullità per difetto di integrità del contraddittorio è rilevante di per sé e non richiede la deduzione di uno specifico pregiudizio processuale subito dalla parte che eccepisce il vizio.
  • Quando il giudizio di opposizione esecutiva è affetto da litisconsorzio necessario non integro, la cassazione deve disporre la rinnovazione del giudizio davanti al primo giudice ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveCompetenza
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioNullità

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