Cassazione Civile, Ordinanza n. 33112/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Nel giudizio di opposizione avverso il rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Tribunale di Bari aveva accolto integralmente l'opposizione e, tuttavia, aveva compensato le spese del giudizio. La parte soccombente sul punto ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché la compensazione era stata disposta nonostante l'integrale accoglimento del ricorso e senza una motivazione specifica idonea a integrare i presupposti legali della compensazione. La censura si fondava sull'assenza, nel provvedimento impugnato, di un concreto riferimento a assoluta novità della questione, mutamento giurisprudenziale, sopravvenienze o altra situazione di eccezionale gravità e irriducibile incertezza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la compensazione delle spese, alla luce dell'art. 92 c.p.c. come interpretato dalle modifiche normative e dalla giurisprudenza costituzionale, è consentita solo in ipotesi tipizzate o comunque in presenza di situazioni di gravità/eccezionalità assimilabili a quelle previste dalla norma. Poiché l'ordinanza impugnata aveva disposto la compensazione con un richiamo apodittico e astratto, senza indicare quali specifiche ragioni concrete la giustificassero, la Corte ha cassato il provvedimento e rinviato al Tribunale di Bari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese.
Interpretato nel senso che la compensazione delle spese è consentita solo nei casi previsti dalla legge e comunque in presenza di motivazione concreta che dia conto di assoluta novità, mutamento giurisprudenziale o sopravvenienze/assoluta incertezza di pari gravità.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Indicato come parametro di deduzione della violazione di legge e del vizio processuale relativi alla regolazione delle spese.
Richiamato per le modifiche all'art. 92 c.p.c. che hanno ristretto i presupposti della compensazione.
sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale
Richiamata quale fonte dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 92 c.p.c. e dei limiti alla compensazione.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite non può essere disposta in modo apodittico o meramente astratto: il giudice deve indicare in concreto il presupposto legale che la giustifica.
- Dopo le modifiche normative e l'intervento della Corte costituzionale, la compensazione è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge o in situazioni eccezionali assimilabili per gravità a quelle tipizzate, come assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o sopravvenienze che determinino assoluta incertezza.
- In presenza di integrale accoglimento della domanda o dell'opposizione, la compensazione delle spese richiede una motivazione rigorosa, altrimenti viola la disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.
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