Sentenza del 21/06/2016 n. 12805 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa contestava la revoca dell’agevolazione prevista dall’art. 4 della L. n. 449/1997, concessa per 14 nuove unità lavorative, sostenendo che il livello occupazionale dovesse essere calcolato in modo oggettivo sul numero dei lavoratori, senza obbligo di mantenere in servizio proprio le persone assunte in origine. Deduceva di aver mantenuto 13 unità da settembre 1997 a novembre 1998 e 12 da dicembre 1998 a ottobre 2000, dopo le dimissioni di un lavoratore il 30 novembre 1998, e richiamava la circolare ministeriale n. 219/E del 19 settembre 1998. Con il secondo motivo lamentava un vizio di motivazione sulla medesima questione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la riduzione del livello occupazionale comporti la revoca del credito d’imposta anche quando dipenda da eventi non imputabili alla volontà del datore di lavoro, come le dimissioni, salvo che l’impresa reintegri il precedente livello degli occupati. La circolare ministeriale invocata non vincola i terzi e non rende illegittima la revoca. Il secondo motivo è rimasto assorbito; la Corte ha comunque rilevato che la sentenza impugnata era adeguatamente motivata. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
In tema di credito d'imposta riconosciuto per l'incremento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, secondo i requisiti e per l'ambito territoriale di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4 la relativa revoca, connessa alla riduzione del livello occupazionale raggiunto, opera in modo obiettivo, cioè anche se tale riduzione sia indipendente dalla volontà del datore di lavoro (ad esempio, per il recesso del lavoratore) e salvo che si verifichi la reintegrazione da parte dell'impresa del precedente livello degli occupati;
La revoca opera in presenza di una riduzione del livello occupazionale raggiunto, anche se la riduzione non dipende dalla volontà dell’impresa; l’impresa può evitarne gli effetti reintegrando il precedente livello degli occupati.
Massime di principio
- Per le agevolazioni collegate al mantenimento di un livello occupazionale, la verifica riguarda il numero degli occupati e non necessariamente l’identità dei lavoratori assunti in origine.
- La riduzione del numero degli occupati può determinare la revoca anche se causata da dimissioni o da altri eventi indipendenti dalla volontà del datore di lavoro; la reintegrazione del livello occupazionale precedente costituisce l’eccezione indicata dalla Corte.
- Una circolare ministeriale di carattere interno non vincola i contribuenti né può prevalere sull’interpretazione della legge adottata dal giudice.
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