Cassazione Civile, Ordinanza n. 07997/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committenti)
La controversia
Due committenti avevano promosso, dopo un ricorso per accertamento tecnico preventivo, un giudizio davanti al Tribunale di Monza contro una società appaltatrice e altri soggetti tecnici, lamentando l'inadempimento di due contratti di appalto relativi a interventi edilizi agevolati con bonus fiscali. Per uno degli appalti era previsto il superbonus 110% per un importo di euro 167.084,74 oltre IVA; per l'altro un bonus edilizio del 50% per euro 85.000,00 oltre IVA. Gli attori avevano inoltre rappresentato che l'attività di pre-analisi era stata affidata a un architetto e la direzione lavori, con predisposizione e presentazione delle pratiche urbanistiche-edilizie, a un geometra. Lamentato l'inadempimento dei convenuti, avevano chiesto il risarcimento dei danni. La società appaltatrice aveva eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Roma sulla base della clausola n. 16 del contratto. Il Tribunale di Monza aveva accolto l'eccezione, ritenendo applicabile la clausola e dichiarando la propria incompetenza territoriale, con condanna degli attori alle spese nei confronti della società. I committenti hanno proposto regolamento necessario di competenza deducendo, con il primo motivo, la nullità della clausola per violazione del codice del consumo, la mancata previsione di un foro esclusivo e, comunque, la derogabilità del foro per connessione e cumulo soggettivo; con il secondo motivo hanno chiesto la cassazione della statuizione sulle spese in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento necessario di competenza, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Monza. Ha ritenuto assorbito il motivo sulle spese, poiché la caducazione dell'ordinanza travolgeva anche la regolamentazione delle spese. Ha inoltre rimesso al Tribunale di Monza la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità e ha fissato il termine di sessanta giorni per la riassunzione ex art. 50 c.p.c.
Norme richiamate
termini per la riassunzione
dopo l'annullamento dell'ordinanza di incompetenza, la causa deve essere riassunta davanti al giudice dichiarato competente entro il termine fissato dalla Corte.
richiamato per affermare che la convenuta non aveva contestato i fori generali/concorrenti rilevanti ai fini dell'eccezione di incompetenza territoriale.
richiamato per affermare che la convenuta non aveva contestato i fori concorrenti, con conseguente radicamento della competenza del tribunale adito.
invocato dai ricorrenti per sostenere la deroga al foro convenzionale in caso di cumulo soggettivo.
invocato dai ricorrenti per sostenere la deroga al foro convenzionale per ragioni di connessione.
Massime di principio
- La clausola contrattuale che attribuisce la competenza a un determinato tribunale non integra un foro esclusivo se non contiene una volontà inequivoca di esclusività, desumibile dall'uso di formule come "esclusivo" o di espressioni equivalenti non bisognose di ulteriore interpretazione.
- In mancanza di un foro convenzionale espressamente esclusivo, il foro pattizio resta facoltativo e l'eccezione di incompetenza territoriale deve contestare tutti i fori concorrenti rilevanti, altrimenti è inammissibile.
- La clausola che prevede la competenza di un determinato tribunale per "qualsiasi controversia" non basta, da sola, a configurare un foro esclusivo.
- Nel regolamento di competenza, la Corte può interpretare direttamente il tenore letterale della clausola contrattuale per stabilire se il foro pattizio sia esclusivo o facoltativo.
- L'annullamento dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza territoriale travolge anche la statuizione sulle spese, che va rimessa al giudice del merito insieme alla causa.
Come è indicizzato
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