Ordinanza n. 765/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. IV, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza con cui il TAR aveva respinto la domanda cautelare. Dal testo emerge che la controversia riguarda la posizione amministrativa dello straniero e, in particolare, sopravvenienze attestanti una condizione di recuperata capacità reddituale. L'appellante ha dedotto un periculum in mora consistente nel rischio di un pregiudizio irreparabile nelle more della definizione del giudizio. Il Consiglio di Stato ha rinviato l'approfondimento dei profili di merito alla sede cognitoria, rilevando tuttavia l'assenza di elementi controindicanti di pericolosità sociale dello straniero.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR Lombardia, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. La decisione è fondata sulla prevalenza, nella fase cautelare, del periculum in mora: il rischio di un pregiudizio irreparabile è stato ritenuto non controbilanciato da elementi indicativi della pericolosità sociale dello straniero. I profili di merito, soprattutto quelli relativi alle sopravvenienze attestanti il recupero della capacità reddituale, sono stati ritenuti meritevoli di approfondimento nella successiva fase cognitoria. È stata disposta la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e sono state compensate le spese del doppio grado cautelare.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, proposto contro l'ordinanza cautelare del TAR.
Consente, a seguito della decisione cautelare, la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il rischio di un pregiudizio irreparabile può giustificare l'accoglimento della domanda anche quando i profili di merito richiedano un approfondimento nella fase cognitoria.
- Il periculum in mora prevale quando il pregiudizio prospettato è irreparabile e non risulta controbilanciato da concreti elementi indicativi della pericolosità sociale dell'interessato.
- Nel bilanciamento cautelare relativo alla posizione amministrativa di uno straniero, le sopravvenienze favorevoli, quali il recupero della capacità reddituale, possono assumere rilievo, pur dovendo essere valutate compiutamente nel giudizio di merito.
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