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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36949/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità emittente)

La controversia

La Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 23 settembre 2026, aveva disposto la consegna all'autorità giudiziaria polacca del ricorrente, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso l'8 aprile 2026 per l'esecuzione della condanna definitiva a due anni e tre mesi di reclusione inflitta dal Tribunale circondariale di Gorzow Wielkopolski per truffa. Con il primo motivo, la difesa ha denunciato la violazione dell'art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, sostenendo che la consegna non avrebbe dovuto essere disposta perché il ricorrente era radicato in Italia, dove viveva con il nucleo familiare, disponeva di un appartamento e lavorava dal 2011. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione dell'art. 24 della stessa legge, affermando che un procedimento penale pendente in Italia avrebbe imposto di sospendere la consegna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico e, nella sostanza, diretto a ottenere una nuova valutazione di merito degli elementi relativi al radicamento in Italia, non consentita in sede di legittimità nella materia in esame. La Corte d'appello aveva motivato in modo intellegibile: il contratto di locazione era del 5 ottobre 2025, il certificato medico dell'8 gennaio 2026; la frequenza scolastica della figlia era stata considerata neutra, anche in ragione del divorzio del ricorrente; i pagamenti dell'affitto non dimostravano la stabilità della residenza, anche perché in vari casi provenivano da una persona con indirizzo polacco o non era identificabile il pagante. Erano inoltre mancanti la prova di un'attività lavorativa regolarmente retribuita, di redditi prodotti in Italia e dell'assolvimento degli obblighi fiscali; non risultavano quindi dimostrati almeno cinque anni di stabile residenza o dimora. Il secondo motivo è stato respinto come inammissibile: il differimento previsto dall'art. 24 rimette al giudice una valutazione discrezionale di interessi pubblici concorrenti, relativi all'esercizio della giurisdizione e alla cooperazione tra Stati. La mera allegazione dell'esistenza di un procedimento italiano, accompagnata da documentazione ritenuta tardiva sull'assunzione della qualità di indagato e sull'interrogatorio, non indicava elementi specifici sullo stato e sulle caratteristiche del procedimento idonei a rendere concretamente apprezzabile l'interesse al differimento. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; ha disposto inoltre gli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

Norme richiamate

  • art. 18-bis legge n. 69/2005

    Tale disposizione prevede che la Corte di appello - in caso di mandato di arresto europeo a fini esecutivi, quale è quello in esame - possa rifiutare la consegna quando la persona «legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano» e sempre che la Corte di appello «disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno».

    Il rifiuto della consegna per il radicamento in Italia richiede una residenza o dimora legittima, effettiva e continuativa da almeno cinque anni e che sia disposto che la pena venga eseguita in Italia. La verifica va condotta considerando i parametri indicati dalla legge; nel caso concreto, gli elementi prodotti non dimostravano il requisito temporale e la stabilità del radicamento.

  • art. 18-bis, comma 2-bis, legge n. 69/2005

    Al comma 2 - bis sono esemplificativamente enunciati i parametri da verificare ai fini di tale valutazione, dovendosi tenere conto « della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante».

    La valutazione del radicamento deve essere complessiva e può considerare, tra gli altri elementi, durata e modalità della permanenza, adempimento degli obblighi fiscali e contributivi e legami personali e sociali. L'elenco legislativo ha carattere esemplificativo.

  • art. 22, comma 5, legge n. 69/2005

    Seguono inoltre gli adempimenti prescritti ai sensi dell'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

    Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, la Corte dispone gli adempimenti previsti dalla norma; la sentenza non ne specifica ulteriormente il contenuto.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Avverso la sentenza, Tomasz Wojciech Rebas, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso, affidato a due motivi, che di seguito si espongono nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata per delimitare l'esposizione dei motivi di ricorso; il provvedimento non ne sviluppa un'interpretazione sostanziale.

Massime di principio

  • Nel mandato di arresto europeo esecutivo, il rifiuto della consegna per il radicamento in Italia presuppone una residenza o dimora legittima, effettiva e continuativa da almeno cinque anni e la possibilità di disporre l'esecuzione della pena in Italia. La valutazione deve considerare complessivamente i parametri indicati dall'art. 18-bis, comma 2-bis, della legge n. 69 del 2005.
  • Quando la legge n. 69 del 2005 limita il ricorso per cassazione alla violazione di legge, non è consentito ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto relativi al radicamento in Italia. La censura di motivazione apparente non è ammissibile se la decisione impugnata ha affrontato il tema con argomentazione intellegibile e non meramente apparente.
  • Il differimento della consegna ai sensi dell'art. 24 della legge n. 69 del 2005 implica il bilanciamento tra l'interesse dello Stato emittente alla tempestiva consegna e l'interesse dello Stato italiano a proseguire un procedimento o a eseguire una pena per fatti diversi; tale bilanciamento riguarda interessi pubblici concorrenti.
  • La richiesta di differimento della consegna non può fondarsi sulla sola allegazione dell'esistenza di un procedimento penale in Italia: occorre indicare elementi specifici sullo stadio e sulle caratteristiche del procedimento, nonché sulle circostanze rilevanti per apprezzare concretamente l'interesse al rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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