Cassazione Penale, Sentenza n. 2173/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 03/07/2023 con cui la Corte d'appello di Torino dichiarava l'inammissibilità del gravame per mancata produzione della dichiarazione o elezione di domicilio resa in data successiva alla sentenza impugnata, ai sensi delle norme novellate dal d.lgs. 150/2022. La ricorrente deduce che l'elezione di domicilio già presente nel fascicolo di primo grado avrebbe potuto sostituire la nuova dichiarazione richiesta dalla novella, garantendo comunque la tempestività delle comunicazioni
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la corretta applicazione dell'art. 581 c.p.p., commi 1-ter e 1-quater, come introdotti dal d.lgs. 150/2022, ritenendo obbligatoria, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio contenuta nell'atto di impugnazione e, quando l'imputato è stato giudicato in sua assenza, il deposito di un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza contenente la dichiarazione/elezione di domicilio. La Corte ha motivato che la finalità della norma è assicurare la consapevolezza e la volontà dell'imputato di impugnare la specifica sentenza e rendere attuale la sua reperibilità; ha inoltre condannato la ricorrente alle spese processuali
Norme richiamate
d.lgs. n.150/2022, art.33 (modifica dell'art.581 c.p.p.)
"Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio" (comma 1-ter); "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio" (comma 1-quater).
La Corte interpreta la norma nel senso che la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere depositata con l'atto di impugnazione e, se l'imputato è stato giudicato in assenza, il mandato e la dichiarazione devono essere rilasciati dopo la sentenza: si tratta di requisiti a pena di inammissibilità dell'impugnazione per le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto
d.lgs. n.150/2022, art.89, comma 3
"Le disposizioni trovano applicazione per le impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore dello stesso decreto (30 dicembre 2022)."
La disposizione stabilisce la decorrenza temporale dell'applicazione delle modifiche: i nuovi obblighi si applicano alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022
Legge di delegazione 27 settembre 2021, n.134
E' la legge di delegazione che ha fissato i principi direttivi cui si è attenuto il d.lgs. 150/2022 per riformare le regole processuali; la novella normativa è stata adottata in attuazione di tali criteri
Massime di principio
- Per le sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022 l'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio resa dopo la sentenza; la presenza di un'elezione anteriore nel fascicolo di primo grado non sostituisce questo requisito
- Se l'imputato è stato giudicato in sua assenza, il difensore che impugna deve depositare un mandato specifico rilasciato dopo la pronuncia della sentenza contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato; senza ciò l'impugnazione è inammissibile
- La ratio della norma è assicurare la consapevolezza e la volontà dell'imputato di impugnare la sentenza e la sua reperibilità aggiornata: dunque l'atto formale richiesto deve essere contestualizzato temporalmente alla sentenza impugnata
- Prassi consigliata: verificare la data di pronuncia della sentenza rispetto al 30/12/2022; in ogni caso allegare sempre all'atto di impugnazione la dichiarazione/elezione di domicilio resa dopo la sentenza e, se del caso, il mandato specifico rilasciato post-sentenza per evitare rischi di inammissibilità
- In presenza di dubbi procedurali è opportuno ottenere e depositare esplicita documentazione (procura speciale post-sentenza, dichiarazione di domicilio post-sentenza con data certa) piuttosto che affidarsi a elezioni o domiciliazioni anteriori
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