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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34887/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale e della clausola di abbandono del contenzioso fiscale pendente, ritenendo sopravvenuta la cessazione della materia del contendere. Di conseguenza ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, con spese poste a carico della parte che le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto di contestazione di sanzioni emesso per l'anno 2013 dall'amministrazione finanziaria, relativo alla ritenuta indebita fruizione dell'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prevista per l'energia prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili e consumata da imprese di produzione. La società aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto accoglimento in primo grado; l'agenzia aveva proposto appello, accolto dalla CTR. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma nel testo disponibile non sono riportati nel dettaglio i singoli motivi di censura. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha poi depositato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, rappresentando l'avvenuta omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale che prevedeva espressamente la definizione e la chiusura del contenzioso fiscale pendente in ogni grado di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995

    esenzione di cui all’art. 52, comma 3, lett. b)

    La norma è richiamata quale fondamento dell'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili e consumata da imprese di produzione, la cui indebita fruizione aveva dato origine alla contestazione sanzionatoria.

Massime di principio

  • Quando le parti definiscono il rapporto sostanziale mediante un accordo omologato che prevede espressamente la chiusura delle liti pendenti, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte non esamina i motivi di ricorso e chiude il processo, regolando le spese secondo quanto risultante dal provvedimento estintivo o ponendole a carico della parte che le ha anticipate.
  • L'accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale, se contiene una clausola di abbandono del contenzioso fiscale in ogni grado, può determinare la cessazione della materia del contendere anche nel giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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