Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46406/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo violazione di norme processuali sanzionate a pena di nullità/inammissibilità/inutilizzabilità/decadenza (artt. 477 e 178 c.p.p.), ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p., poiché la difesa aveva presentato opposizione a decreto penale di condanna e aveva contestualmente richiesto di procedere secondo l'art. 444 c.p.p., ma il giudice avrebbe notificato la sentenza "de plano" e con motivazione contestuale senza alcun contraddittorio, violando il diritto al contraddittorio secondo la giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di un concreto e specifico interesse dell'imputato al contraddittorio davanti al giudice di merito. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza (Sez. 6, n. 23049/2017) che ammette l'interesse al ricorso solo se l'imputato dimostra un interesse specifico al contraddittorio (ad es. per sostenere richieste di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.). Nel caso di specie il ricorrente non ha dedotto elementi specifici tali da dimostrare tale interesse; ne consegue l'inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma oggetto del procedimento concordato (patteggiamento); utilizzata come base della sentenza impugnata, con riferimento al fatto che la pena è stata applicata su conforme richiesta delle parti.

  • art. 477 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma processuale la cui inosservanza sarebbe sanzionata; la Corte ha ritenuto che non sia stata adeguatamente dimostrata una violazione con conseguente interesse specifico del ricorrente.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma sul contraddittorio e le garanzie difensive richiamata dal ricorrente; la Corte ha valutato che l'asserita violazione non è stata provata in termini tali da giustificare il ricorso per cassazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma relativa alle richieste di proscioglimento invocata dalla Corte come possibile ambito in cui l'interesse al contraddittorio può concretizzarsi (se il ricorrente intendeva argomentare richieste di proscioglimento davanti al giudice di merito).

  • art. 606 lett. c) cod. proc. pen.

    Fatto valere dal ricorrente come motivo di cassazione (violazione di norme processuali), ma la Corte lo ha ritenuto inconferente per carenza di interesse specifico dimostrato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 6, n. 23049 del 04/04/2017, Massano, Rv. 270034

    Principio richiamato: l'imputato ha interesse a proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento emessa 'de plano' solo se dimostra un interesse specifico al contraddittorio (es. per sostenere richieste di proscioglimento). In mancanza di tale specificità il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • La mera notifica di una sentenza di patteggiamento emessa "de plano" non rende automaticamente ammissibile il ricorso per cassazione: l'imputato deve dimostrare un interesse concreto e specifico al contraddittorio davanti al giudice di merito.
  • Quando si impugna una sentenza di patteggiamento per violazione del contraddittorio è essenziale indicare elementi precisi e verificabili che dimostrino il pregiudizio o l'interesse specifico (ad esempio l'intenzione di chiedere il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.).
  • La giurisprudenza di legittimità richiede una motivazione fattuale nel ricorso, non semplici riferimenti generici alla normativa o alla giurisprudenza costituzionale: l'assenza di deduzioni specifiche può comportare l'inammissibilità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.), quindi valutare attentamente la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre impugnazioni.
  • Se si ritiene leso il diritto al contraddittorio in sede di patteggiamento, è preferibile documentare tempestivamente e dettagliatamente in quale modo la mancata fissazione dell'udienza abbia impedito di avanzare richieste difensive rilevanti o di far valere fatti/mezzi di prova determinanti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.