Cassazione Penale, Sentenza n. 27999/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/02/2023 con la quale il Tribunale aveva rinviato il processo per il delitto di cui all'art. 610 c.p., al fine di consentire al rappresentante legale della persona offesa di esercitare il diritto di querela nel termine di tre mesi dalla notifica del verbale di udienza. Il ricorrente deduceva l'abnormità del provvedimento per violazione dell'art. 85 d.lgs. n. 150/2022 nella formulazione modificata dall'art. 5-bis del d.l. n. 162/2022 (conv. in legge n. 199/2022), sostenendo che la nuova formulazione non prevede più l'obbligo dell'autorità giudiziaria di informare la persona offesa della facoltà di proporre querela e che quindi non poteva essere disposto il rinvio per consentire tale esercizio nel termine di tre mesi.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'art. 85 d.lgs. n. 150/2022, nella formulazione risultante dalla modifica operata dall'art. 5-bis del d.l. n. 162/2022 (conv. legge n. 199/2022), costituisca una disciplina transitoria che ha modificato il regime di procedibilità: la norma ha spostato l'onere sull'interessato di attivarsi autonomamente per proporre querela, salvo la diversa disciplina speciale per i casi in cui siano in corso misure cautelari personali (per i quali l'autorità deve cercare la persona offesa entro venti giorni). Tuttavia, il Tribunale non è incorso in abnormità nel disporre il rinvio dell'udienza per consentire alla parte offesa di decidere entro tre mesi: tale differimento rientra nei poteri del giudice, non comporta una stasi del processo né lo pone fuori dal sistema ordinamentale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022
1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. 2. Quando, per i reati di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto è stata già esercitata l'azione penale, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice effettua ogni utile ricerca anagrafica, ove necessaria. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il pubblico ministero.
La norma transitoria prevedeva originariamente che, per reati commessi prima dell'entrata in vigore, il termine per la querela decorresse dalla data di entrata in vigore se la persona offesa era già a conoscenza del fatto; il comma 2 introduceva l'obbligo, quando l'azione penale era già stata esercitata, di informare la persona offesa affinché decorresse il termine dalla data dell'informazione e non per una fictio legis.
art. 5-bis d.l. n. 162 del 2022, conv. in legge n. 199 del 2022
Ha sostituito il comma 2 dell'art. 85 d.lgs. n. 150/2022, riallocandolo e dedicandolo alle misure cautelari personali: le misure cautelari in corso perdono efficacia se, entro venti giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina, l'autorità giudiziaria non acquisisce la querela. Di conseguenza l'onere di attivazione per la presentazione della querela grava sulla persona offesa, salvo il caso delle misure cautelari in corso per cui l'autorità deve attivarsi.
Norma incriminatrice del reato di violenza privata per cui Awere Christian era imputato; il processo è stato rinviato per permettere l'eventuale esercizio della querela da parte della persona offesa, in applicazione delle regole transitorie sul regime di procedibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U.)
Richiamati precedenti (Sez. U. n. 5540/1982; Sez. U. n. 40150/2018; Sez. U. n. 26/1999; Sez. U. n. 25957/2009; Sez. U. n. 5307/2007) relativi al principio che la modifica delle norme sulla procedibilità richiede cautele per evitare che procedimenti già avviati si chiudano per mancanza di querela: giurisprudenza utilizzata per giustificare la necessità di una fase transitoria che eviti effetti iniqui e la possibilità per il giudice di disporre misure (come il rinvio) per consentire alla parte offesa di esercitare la querela.
Massime di principio
- Dopo la modifica legislativa operata dall'art. 5-bis del d.l. n. 162/2022 (conv. legge n. 199/2022), l'onere di proporre la querela per reati che prima erano perseguibili d'ufficio grava in via generale sulla persona offesa, che deve attivarsi autonomamente entro il termine transitorio previsto; l'autorità giudiziaria non è più automaticamente obbligata a informarla salvo casi specifici.
- Nei procedimenti in cui sia già stata esercitata azione penale per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, il giudice può comunque disporre un rinvio per consentire alla parte offesa di esercitare la querela entro un termine ragionevole: tale rinvio rientra nei poteri del giudice e non costituisce, di per sé, abnormità.
- Se sono in corso misure cautelari personali alla data di entrata in vigore della riforma, l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di cercare la persona offesa entro i termini (venti giorni) previsti per verificare la volontà di esercitare la querela, pena la perdita di efficacia delle misure cautelari.
- Per la difesa: impugnazioni basate su presunte violazioni del nuovo regime di procedibilità devono valutare la disciplina transitoria e la ragionevolezza dell'intervento del giudice; contestare il rinvio come abnorme è difficile se il provvedimento ha la finalità di evitare l'ingiusta estinzione del processo per inosservanza di termini di querela.
- Per la persona offesa: è essenziale azionarsi tempestivamente per proporre querela quando la norma richiede iniziativa autonoma, e non attendere un'informazione d'ufficio, salvo che siano in corso misure cautelari che impongano un'attribuzione attiva dell'autorità giudiziaria.
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