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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24027/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un cittadino senegalese, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, volta ad ottenere l'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1.5.2013-30.11.2014, per l'importo indicato in ricorso, alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, invocando l'applicazione della direttiva 2003/109/CE e della relativa interpretazione della Corte di giustizia UE. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo non allegato e non provato il requisito reddituale del nucleo familiare, requisito considerato decisivo ai fini dell'an e del quantum della prestazione. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 2 della legge n. 153 del 1988 e dell'art. 12 preleggi, nonché dei principi derivanti dalla direttiva 2003/109/CE e dalla sentenza CGUE 25.11.2020, causa C-303/2019, sostenendo che: a) non poteva pretendersi un'autocertificazione dei redditi del nucleo familiare non prevista dalla norma; b) la produzione del modello 730 sarebbe stata sufficiente come prova reddituale; c) il requisito reddituale sarebbe una mera condizione per l'erogazione e non un elemento costitutivo del diritto; d) la Corte d'appello avrebbe errato nel pretendere tale prova, specie per i familiari residenti all'estero. La Corte di cassazione ha però dichiarato il motivo inammissibile, rilevando anche la presenza di una doppia conforme e il mancato confronto del motivo con la reale ratio decidendi, ossia la mancanza di prova del reddito complessivo del nucleo familiare; ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva riportato nel ricorso la documentazione reddituale nella parte rilevante. In ogni caso, la Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui l'ANF richiede la prova, a carico dell'interessato, sia dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa sia del requisito reddituale previsto dall'art. 2, comma 10, della legge n. 153 del 1988.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo inammissibile perché investiva, sotto veste di violazione di legge, un accertamento di fatto già compiuto in modo conforme dai giudici di merito, senza censurare la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e senza riportare adeguatamente la documentazione reddituale su cui la censura si fondava. In ogni caso, ha ribadito che per ottenere l'assegno per il nucleo familiare l'interessato deve provare sia l'attività lavorativa sia il requisito reddituale del nucleo familiare, e che nella specie la Corte d'appello aveva accertato la mancanza di prova del reddito complessivo del nucleo, compresa la parte residente nel paese di origine. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 della legge n. 153 del 1988

    L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare presuppone, oltre all'attività lavorativa, la prova del requisito reddituale del nucleo familiare; tale requisito è essenziale ai fini del diritto alla prestazione e va dimostrato dall'interessato.

  • art. 12 delle preleggi

    Richiamato dal ricorrente come parametro di corretta interpretazione della normativa interna, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per non confrontarsi con la ratio della decisione di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale della doglianza per violazione di legge dedotta in cassazione, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta a contestare un accertamento di fatto.

  • direttiva 2003/109/CE

    Invocata per sostenere l'estensione del trattamento previsto ai cittadini italiani anche al soggiornante di lungo periodo; la Corte non accoglie la censura perché il ricorso non coglie la reale questione probatoria decisa nei gradi di merito.

  • sentenza CGUE 25.11.2020, causa C-303/2019

    Richiamata dal ricorrente a sostegno della propria tesi interpretativa, ma non ritenuta decisiva nella specie, in ragione dell'inammissibilità del motivo e della mancata prova del requisito reddituale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'assegno per il nucleo familiare richiede la prova, a carico dell'interessato, di un duplice presupposto: lo svolgimento di attività lavorativa e la sussistenza del requisito reddituale del nucleo familiare previsto dalla legge.
  • Quando le sentenze di merito sono conformi nel rigettare la domanda per difetto di prova di un fatto costitutivo, in cassazione non è consentito trasformare una censura sull'accertamento probatorio in una deduzione di mera violazione di legge.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; se contesta profili diversi o non decisivi, è inammissibile.
  • Chi deduce la violazione di legge in materia di prestazioni previdenziali deve riportare in ricorso gli elementi documentali rilevanti, altrimenti la Corte non può valutarne la decisività.
  • Il requisito reddituale dell'ANF non è trattato come mera condizione estrinseca di erogazione, ma come elemento che incide sul diritto alla prestazione e che deve essere dimostrato dall'istante.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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