Cassazione Penale, Sentenza n. 35188/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza con la quale il GIP di Milano, su concorde richiesta delle parti, ha applicato la pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione e euro 2.000 di multa per i reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori ed estorsione. I motivi di ricorso sono: (1) dedotta inammissibilità della costituzione di parte civile della persona offesa; (2) violazione dell'art. 129 c.p.p. e carenza di motivazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento; (3) richiesta di correzione di un errore materiale nella dizione dei commi citati nell'imputazione ("commi 2 e 2 c.p." anziché "commi 1 e 2 c.p.").
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Il giudice ha ritenuto che mancasse l'interesse concreto e attuale all'impugnazione nella misura richiesta dall'art. 568, comma 4, c.p.p.; ha altresì dichiarato generico e non consentito il secondo motivo, rilevando l'assenza di un nesso critico con la sentenza. Inoltre il giudice ha verificato che, nell'applicare la pena concordata, il GIP aveva motivatamente escluso i presupposti per la pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., confermando la correttezza della qualificazione giuridica e della congruità del trattamento sanzionatorio proposto dalle parti. La richiesta di correzione dell'errore materiale non viene espressamente accolta nel testo riportato, sicché il dispositivo si limita a dichiarare il ricorso inammissibile e a confermare l'esito favorevole alla parte resistente.
Norme richiamate
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Condizione di ammissibilità dell'impugnazione: occorre un interesse concreto e attuale a rimuovere un pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato; l'interesse va valutato in termini utilitaristici (rimozione di svantaggio o conseguimento di utilità).
Riferimento ai presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento; il giudice, nel caso di applicazione della pena concordata, deve verificare e motivare l'assenza di tali presupposti prima di applicare la pena pattuita.
Limita il potere di rettifica del giudice dell'impugnazione quando l'impugnazione stessa è dichiarata inammissibile; il principio si estende anche al giudizio di legittimità.
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)
Giurisprudenza che spiega la nozione di interesse ad impugnare in senso utilitaristico e la necessità che l'interesse sia concreto e non mera pretesa teorica di correttezza del provvedimento.
Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016 (Attanasio)
Conferma il principio secondo cui l'interesse ad impugnare richiede una utilità concreta e logicamente coerente con il sistema normativo.
Massime di principio
- Per impugnare con successo è necessario dimostrare un interesse concreto e attuale a rimuovere un pregiudizio derivante dalla sentenza; le censure meramente teoriche o astratte sono inammissibili.
- I motivi generici e privi di un nesso critico con la decisione impugnata non superano il filtro di ammissibilità: il ricorrente deve esporre in modo specifico le ragioni per cui la motivazione del giudice sarebbe insufficiente o contraddittoria.
- Nel caso di applicazione della pena concordata (patteggiamento), il giudice deve verificare e motivare l'assenza dei presupposti che impediscono l'applicazione della pena; un giudice che abbia espresso questa valutazione e l'abbia motivata rende più difficile l'impugnazione con argomenti generici.
- La rettifica di errori materiali nella sentenza può essere chiesta, ma va formulata in modo preciso e non può sostituirsi a censure sostanziali che siano inammissibili per mancanza di interesse o per genericità.
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