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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30957/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 22/10/2024, relativa a una condanna per evasione, deducendo censure contro la valutazione probatoria compiuta nei giudizi di merito e, in particolare, contestando la ricostruzione del fatto e la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze sono sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito e mirano a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dalla norma, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito quando la doglianza sollecita una rivalutazione del fatto.
  • Le censure che ripropongono questioni già esaminate e disattese nei giudizi di merito, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici, sono inammissibili.
  • La contestazione dell'elemento soggettivo del reato, se formulata come critica alla ricostruzione probatoria e non come deduzione di un effettivo vizio della motivazione, non è scrutinabile in cassazione.
  • All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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