Cassazione Penale, Ordinanza n. 30957/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 22/10/2024, relativa a una condanna per evasione, deducendo censure contro la valutazione probatoria compiuta nei giudizi di merito e, in particolare, contestando la ricostruzione del fatto e la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze sono sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito e mirano a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dalla norma, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito quando la doglianza sollecita una rivalutazione del fatto.
- Le censure che ripropongono questioni già esaminate e disattese nei giudizi di merito, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici, sono inammissibili.
- La contestazione dell'elemento soggettivo del reato, se formulata come critica alla ricostruzione probatoria e non come deduzione di un effettivo vizio della motivazione, non è scrutinabile in cassazione.
- All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30911/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30920/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30921/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30922/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30930/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30931/2025 del 16/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →