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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47946/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione contestava l'inammissibilità dell'appello dichiarata dalla Corte di Appello di Roma in quanto privo della necessaria dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. Il difensore deduceva che la dichiarazione di residenza contenuta nella procura speciale rilasciata per il giudizio di primo grado avrebbe dovuto valere come elezione di domicilio e prospettava una questione di legittimità costituzionale della norma per presunta limitazione del diritto di difesa e irragionevolezza nella parte in cui non consentirebbe la notificazione al difensore nominato per il primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che, dopo l'entrata in vigore dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., l'impugnazione deve essere corredata dalla dichiarazione od elezione di domicilio a pena di inammissibilità. Ha ritenuto che l'indicazione della residenza nella procura speciale per il primo grado non equivale alla dichiarazione/elezione di domicilio, richiedendo un atto personale e formalmente conforme all'art. 162 cod. proc. pen. Ha altresì ritenuto infondato il profilo di incostituzionalità, ritenendo la norma compatibile con i principi di conoscibilità del processo e ragionevole durata (art. 111 Cost.). Conseguentemente ha dichiarato l'impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., condannando la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., commi 1-ter e 1-quater

    impose l'obbligo, per l'impugnazione in appello, della dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità dell'appello; tale dichiarazione deve essere successiva alla sentenza di primo grado e funzionalmente collegata alla notificazione della citazione a giudizio in appello

  • art. 162 cod. proc. pen.

    stabilisce la forma vincolata con cui deve essere effettuata l'elezione di domicilio; l'elezione è un atto personale che non può essere sostituito dalla mera indicazione della residenza nella nomina del difensore

  • art. 157 cod. proc. pen.

    elenca i luoghi rilevanti per le notificazioni; la scelta del domicilio richiede una manifestazione consapevole tra le opzioni previste e non si realizza con la sola indicazione della residenza

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    prevede la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando mancano i requisiti formali richiesti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    dispone le conseguenze della declaratoria di inammissibilità, comprese le spese processuali e l'eventuale sanzione a favore della Cassa delle ammende

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della legittimità della norma in quanto coerente con i principi di conoscibilità del processo e ragionevole durata del processo

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 2, n. 8397 del 10/11/2015 e Cass. Sez. 5, n. 41178 del 10/07/2014

    precedenti decisioni della Corte di Cassazione affermano che la mera indicazione della residenza nella nomina del difensore non costituisce valida dichiarazione di domicilio per le notificazioni

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., l'impugnazione in appello deve essere corredata da una specifica dichiarazione o elezione di domicilio; l'omissione è causa di inammissibilità.
  • La indicazione della residenza nella procura speciale o nella nomina del difensore per il primo grado non sostituisce la dichiarazione/elezione di domicilio richiesta per l'appello.
  • L'elezione/dichiarazione di domicilio è un atto personale e formale che deve soddisfare le modalità previste dall'art. 162 cod. proc. pen. e, secondo la normativa, deve essere resa successivamente all'emissione della sentenza di primo grado.
  • Le censure di incostituzionalità contro la formalità richiesta sono difficilmente accoglibili quando la norma appare giustificata dalla necessità di assicurare la conoscibilità del processo e la ragionevole durata del giudizio d'appello.
  • In situazioni analoghe il difensore deve espressamente verificare e allegare al deposito dell'impugnazione la dichiarazione/elezione di domicilio conforme alle forme di legge per evitare l'inammissibilità.
  • Se la dichiarazione di domicilio è assente e l'impugnazione viene dichiarata inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende); pertanto è importante curare le formalità procedurali prima del deposito dell'appello.

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