Sentenza del 11/11/2015 n. 67 - Comm. Trib. Prov. Aosta
Oggetto: IRPEF-IRAP-IVA - Avviso di accertamento - Termine dilatorio intercorrente tra notifica del processo verbale di accertamento e notifica dell'avviso di accertamento consequenziale - Natura di perentorietà - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta sul presupposto che il termine di sessanta giorni abbia natura perentoria e sia posto a tutela esclusiva del contribuente. Pertanto, salvo specifiche e motivate ragioni di particolare urgenza, l’avviso di accertamento notificato prima della scadenza del termine è illegittimo e deve essere annullato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento relativo a IRPEF, IRAP e IVA, sostenendo che fosse stato notificato prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di accertamento. Tale termine, previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, consente al contribuente di comunicare osservazioni e richieste agli uffici prima dell’adozione dell’atto impositivo.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Devono perentoriamente trascorrere sessanta giorni tra la notifica del processo verbale di accertamento e la notifica dell’avviso di accertamento.
La norma impone un termine dilatorio a tutela del contribuente, consentendogli di presentare osservazioni e richieste prima dell’emanazione dell’avviso. La sua violazione comporta, in linea generale, l’illegittimità dell’atto impositivo, salvo motivate ragioni di particolare urgenza.
Cassazione, Sezioni Unite, 29 luglio 2013, n. 18184
Ha riconosciuto la natura perentoria del termine di sessanta giorni e la conseguente invalidità dell’avviso di accertamento emesso anticipatamente, quando non siano adeguatamente giustificate ragioni di urgenza.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento segue un processo verbale di constatazione, occorre verificare che siano trascorsi almeno sessanta giorni dalla notifica del verbale.
- Il termine è posto principalmente a garanzia del contraddittorio e della difesa del contribuente; non è un semplice termine ordinatorio.
- Un avviso notificato prima della scadenza può essere annullabile, salvo che l’Amministrazione dimostri specifiche e concrete ragioni di particolare urgenza.
- Nel contestare l’atto è necessario confrontare le date di notifica del processo verbale e dell’avviso, nonché verificare se l’Amministrazione abbia indicato e motivato l’eventuale urgenza.
- La violazione del termine non richiede necessariamente la prova che il contribuente avrebbe ottenuto un risultato diverso: la garanzia del contraddittorio è tutelata autonomamente.
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