Cassazione Penale, Sentenza n. 20964/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza dell'8.10.2024 della Corte d'appello di Catania che aveva rigettato l'istanza ex art. 314 c.p.p. di riparazione per il periodo di arresti domiciliari dal 19.5.2018 al 6.8.2018 in esecuzione dell'ordinanza del GIP di Siracusa del 15.5.2018; la ricorrente era poi stata assolta o per cui non è stato proceduto dal Tribunale di Siracusa con sentenza del 27.11.2020. La Corte d'appello aveva motivato il rigetto ritenendo la prospettazione difensiva generica e per la mancata produzione del verbale d'interrogatorio della Urso; la difesa aveva invece depositato l'ordinanza cautelare e la sentenza assolutoria e denunciato che il fascicolo risultava smarrito impedendo la produzione del verbale. In Cassazione si deduceva la violazione di legge (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione alla corretta applicazione dell'art. 314 c.p.p., sostenendo che l'istante aveva assolto all'onere probatorio dei fatti costitutivi e che, di fronte all'impossibilità di reperire il verbale, la Corte di merito avrebbe dovuto integrare d'ufficio la prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato i principi sull'onere della prova nel giudizio di riparazione (l'istante deve provare la custodia cautelare e l'esito favorevole; il resistente deve provare dolo o colpa grave o fatti estintivi/modificativi) e ha censurato la decisione della Corte d'appello che aveva impropriamente imputato all'istante l'onere di provare fatti di resistenza. Inoltre la Cassazione ha ritenuto che, essendo il verbale non reperibile e noto/possibile da acquisire, la Corte d'appello avrebbe dovuto avvalersi dei poteri istruttori d'ufficio per acquisirlo. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catania, alla quale è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Regola il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione; interpretato nel senso che l'istante deve provare la custodia cautelare e l'esito favorevole (assoluzione/non luogo), mentre il resistente deve provare fatti estintivi o la responsabilità dell'istante (dolo o colpa grave); il giudice della riparazione ha poteri istruttori d'ufficio per acquisire documenti noti o conoscibili dalle parti.
art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
Sono le doglianze di legittimità utilizzate nel ricorso in cassazione: la Corte ha ritenuto fondato il motivo in quanto la Corte d'appello avrebbe violato le norme procedurali sull'onere della prova e non avrebbe fatto uso dei poteri istruttori previsti.
artt. 110, 56, 628, 629, 635, 612 c.p.
Norme penali richiamate nel corpo del procedimento di merito che descrivono i reati per cui era stata disposta la misura cautelare e le riqualificazioni operate in giudizio; utilizzate nel fatto ma non determinanti per la decisione di cassazione sulla ripartizione degli oneri probatori e sui poteri istruttori del giudice della riparazione.
Massime di principio
- Nell'azione di riparazione ex art. 314 c.p.p. l'istante deve provare i fatti costitutivi della domanda: la sottoposizione alla misura cautelare e l'esito favorevole in giudizio (assoluzione, non luogo ecc.).
- La parte resistente (di regola lo Stato/MEF) ha l'onere di provare il dolo o la colpa grave dell'istante o altri fatti estintivi o modificativi che possano incidere sul diritto alla riparazione.
- Se documenti rilevanti per la decisione sono noti o conoscibili dalle parti ma non prodotti (ad esempio per smarrimento del fascicolo), il giudice della riparazione deve, nei limiti del possibile, avvalersi dei poteri istruttori d'ufficio per acquisirli; non può semplicemente respingere l'istanza per carenza documentale se l'istante ha già provato i fatti costitutivi.
- Una difesa schematicamente 'generica' può portare a rilievi di inammissibilità o rigetto, ma il giudice deve motivare correttamente la carenza e non trasferire indebitamente sull'istante l'onere di provare fatti che spettano al resistente.
- In presenza di smarrimento del fascicolo o di documenti chiave, la parte che invoca tale circostanza deve segnalarlo tempestivamente; il giudice deve verificare la reperibilità dei documenti e, se conosciuti/possibili da acquisire, attivare d'ufficio gli accertamenti necessari.
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